Constitutional Court returns case to lower court due to new 1990 media law rendering the question moot.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Constitutional Court ordered the return of the case files to the lower court because a new law regulating the media system had been enacted. The lower court had previously challenged the constitutionality of regulations allowing private television broadcasting without pluralism guarantees, arguing that the legislative deadline for intervention had passed. The Court decided to remand the matter rather than rule on the constitutionality, noting that the new legislation required the lower court to reassess the relevance of the original question.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 136 Cost.; Art. 137 Cost.: When a new law enters into force that renders the subject matter of a constitutional review moot, the Court orders the return of the case to the lower court for a new assessment of the question's relevance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R.
29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni) e dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1985, n. 10
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6
dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di
trasmissioni radiotelevisive), promosso con ordinanza emessa il 22
febbraio 1989 dal Pretore di Varazze nel procedimento penale a carico
di Agliata Carmelo ed altro, iscritta al n. 225 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visti gli atti di costituzione di Agliata Carmelo ed altro e
dell'A.N.T.I., nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 30 gennaio 1990 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Uditi gli avv.ti Aldo Bonomo, Carlo Mezzanotte e Francesco
Vassalli per Agliata Carmelo ed altro, Gino Tomei e Alessandro Pace
per l'A.N.T.I. e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il
Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di C.
Agliata e V. D. Magagnato per il reato di cui all'art. 195 d.P.R. 29
marzo 1973, n. 156, il Pretore di Varazze, con ordinanza del 22
febbraio 1989 (r.o. n. 225/8/9), dubita, in riferimento agli artt. 3
e 21 Cost., della legittimità costituzionale di tale articolo e
dell'art. 3 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 (Disposizioni
urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive), convertito, con
modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, nella parte in cui
consentono la trasmissione da parte di privati di programmi
radiotelevisivi in ambito nazionale in assenza delle necessarie
misure di garanzia del pluralismo informativo;
che questa Corte, con sentenza n. 826 del 1988 ha ritenuto che
tale normativa poteva reputarsi, allo stato, non illegittima soltanto
in quanto provvisoria, avvertendo però che, ove fosse divenuta
definitiva per effetto del mancato intervento del legislatore entro
un termine ragionevole, sarebbe stata oggetto di diversa valutazione;
che il giudice a quo, richiamandosi a questa sentenza, sostiene
che tale termine sarebbe già ampiamente trascorso e che dunque il
suddetto art. 3 della legge n. 10 del 1985 sarebbe divenuto
definitivo, e perciò costituzionalmente illegittimo in relazione ai
parametri invocati;
che si è costituita in giudizio l'A.N.T.I. (Associazione
Nazionale Teleradio Indipendenti), parte civile nel processo a quo,
concludendo per la fondatezza della questione;
che si sono costituiti altresì C. Agliata e V. D. Magagnato,
contestando da molteplici punti di vista sia l'ammissibilità sia la
fondatezza della censura e chiedendo altresì l'espletamento di una
nuova indagine istruttoria sulla complessiva situazione
dell'emittenza radiotelevisiva;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;
Considerato che è entrata in vigore la legge 6 agosto 1990, n.
223 recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e
privato";
che pertanto gli atti debbono essere restituiti al giudice a quo
perché, alla luce della normativa sopravvenuta, valuti se la
questione sollevata sia tuttora rilevante.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Varazze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI