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Ordinanza 397/1990 ECLI:IT:COST:1990:397 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses question on tax judges' leave of absence requiring administrative authorization.

Numero d'incarto Ordinanza 397/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the incidental constitutional question inadmissible, ruling that the tax dispute law already ensures judicial independence. The tax commission challenged the lack of a provision allowing judges to take leave without administrative authorization, citing Article 108 of the Constitution. The Court confirmed the question was already resolved as unfounded in 1989, noting that existing laws fully secure the independence of tax judges without needing such authorization.

Regesto Legislator

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Art. 108, second comma, Cost.; The constitutional question regarding the need for administrative authorization for tax judges to take leave is inadmissible because the current tax dispute legislation already fully guarantees their independence.

Parole chiave

Generato dall'IA
judicial independence tax dispute law administrative authorization incidental constitutional question manifestly unfounded Article 108 Constitution judicial leave of absence assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 108, second comma, Cost.
riferimento all'art. 108, secondo comma, Cost.;
Art. 26, second comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 581 del 1989
l'ordinanza n. 581 del 1989 di manifesta infondatezza viene
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario),

modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, promosso con ordinanza

emessa il 23 gennaio 1990 dalla Commissione tributaria di primo grado

di Verbania sul ricorso proposto da Barbaglia Giovanni ed altri

contro l'Ufficio del Registro di Verbania, iscritta al n. 269 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 gennaio 1990 la

Commissione tributaria di primo grado di Verbania ha sollevato

questione incidentale di legittimità costituzionale del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso

tributario), modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, "in

quanto non prevede che i dipendenti dello Stato, componenti di

commissione tributaria, possano assentarsi dal servizio, senza

autorizzazione, per il tempo necessario - determinato dal Presidente

del collegio giudicante - per l'espletamento del mandato", in

riferimento all'art. 108, secondo comma, Cost.;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per la manifesta indondatezza della questione;

Considerato che la questione già risolta da questa Corte con

l'ordinanza n. 581 del 1989 di manifesta infondatezza viene

riproposta dallo stesso giudice a quo, sull'avviso che, di fatto, in

assenza di una legge che assicuri l'indipendenza dei giudici

tributari sotto il profilo in oggetto, alcune autorità

amministrative "ritengono - pur dopo la citata pronuncia della Corte

costituzionale - di poter determinare, peraltro senza alcun elemento

di giudizio (ad es. numero dei ricorsi, difficoltà delle questioni

da decidere e da motivare, adempimenti istruttori etc.) il tempo

necessario per l'espletamento del mandato dei giudici tributari";

che va confermata la manifesta infondatezza della questione, non

essendovi, nelle impugnate norme sul contenzioso tributario, alcuna

disposizione di legge che preveda la censurata "autorizzazione" da

parte di autorità amministrative nei confronti dei giudici

tributari, la cui indipendenza risulta quindi sul punto pienamente

assicurata da tali leggi ex art. 108, secondo comma, Cost.;

che, d'altra parte, ove sussistano, come assunto, possibili

comportamenti diversi, non spetta a questa Corte censurarli, se non

venga denunciata la illegittimità costituzionale delle altre norme

di legge, sulle quali i provvedimenti relativi possano risultare

eventualmente fondati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della

disciplina del contenzioso tributario), modificato dal d.P.R. 3

novembre 1981, n. 739, in riferimento all'art. 108, secondo comma,

della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo

grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA