Italian Constitutional Court dismisses challenge to Veneto law on quarry fees as non-tax and not violating constitutional articles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 20 of the Veneto Region's quarry regulation manifestly unfounded. The Regional Government argued the fee lacked specific tax characteristics and did not constitute a tax under Articles 119 and 23 of the Constitution. The Court agreed, ruling that the charge was part of urban planning management rather than a taxable imposition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 119, 23 Cost.; The charge for quarry activities is not a tax but a fee for urban planning management, thus not violating constitutional provisions on fiscal autonomy and equal treatment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge
Regione Veneto 7 settembre 1982, n. 44 (Norme per la disciplina
dell'attività di cava), promosso con la ordinanza emessa il 18
luglio 1989 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Vicenza,
sul ricorso proposto dalla S.p.a. ESCO ed altra contro l'Ufficio del
Registro di Bassano del Grappa, iscritta al n. 166 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 18 luglio 1989 la Commissione
tributaria di secondo grado di Vicenza, sul ricorso proposto dalla
S.p.a. ESCO ed altra contro l'Ufficio del Registro di Bassano del
Grappa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 119 e 23 della Costituzione, dell'art. 20
della legge Regione Veneto 7 settembre 1982, n. 44, per avere
introdotto "un onere tributario non contemplato espressamente da
legge dello Stato";
che è intervenuta nel giudizio la Regione Veneto;
Considerato che l'erogazione pecuniaria suddetta nella sua
disciplina rivela assenza di specifiche connotazioni tributarie,
poiché non si rinvengono né i presupposti di una indistinta
imposizione né quelli di tassazione specifica per un richiesto
servizio;
che la prestazione in questione esorbitando, pertanto, dal
complesso dei fenomeni tributari non incide sui contenuti dell'art.
119 Cost.;
che, peraltro, la norma in parola, riconnettendosi alle
pianificazioni urbanistiche, e così inserendosi
nel processo di gestione del territorio, appare riconducibile agli
enunciati dell'art. 23 Cost. (confr. sentenza
n. 167 del 1986);
che, pertanto, la questione, così come prospettato, è
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, dell'art. 20 della legge Regione Veneto 7 settembre
1982, n. 44 (Norme per la disciplina dell'attività di cava),
sollevata, in riferimento agli artt. 119 e 23 della Costituzione,
dalla Commissione tributaria di secondo grado di Vicenza, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA