Italian Constitutional Court dismisses challenge to lawyer mandate requirement for non-recoverable absent defendants. The court rejects the claim that the law violates constitutional rights. The decision relies on prior precedent regarding similar provisions. The court finds the specific mandate rule constitutionally valid. The ruling upholds the procedural requirement for legal representation. The outcome confirms the law's compatibility with constitutional guarantees. The court emphasizes the necessity of specific mandates in absent cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional complaint inadmissible, dismissing the challenge to Article 192 of the Criminal Procedure Code. The Court of Appeal of Caltanissetta had argued that requiring a specific lawyer mandate for non-recoverable absent defendants violated Articles 3 and 24 of the Constitution. The Court rejected this, ruling that the same legal reasoning used in a prior decision regarding recoverable defendants applies equally here, rendering the current complaint unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930; Artt. 3 e 24 della Costituzione: La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale in quanto la norma è conforme alla Costituzione, basandosi sulla ratio decidendi di una precedente sentenza.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo
comma, del codice di procedura penale del 1930, come sostituito
dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina
della contumacia), promossi con quattro ordinanze emesse il 10
ottobre 1989 (due ordinanze) e il 7 novembre 1989 (due ordinanze)
dalla Corte d'appello di Caltanissetta, iscritte ai nn. 279, 280, 281
e 282 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica dell'anno 1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che la Corte d'appello di Caltanissetta, con quattro
ordinanze emesse due il 10 ottobre 1989 e due il 7 novembre 1989, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità dell'art. 192, ultimo comma, del codice di
procedura penale del 1930, come sostituito dall'art. 2 della legge 23
gennaio 1989, n. 22, nella parte in cui non consente al difensore di
imputato contumace non irreperibile di impugnare la sentenza
contumaciale, se non sia munito di specifico mandato;
e che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministeri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata;
Considerato che i giudizi, concernendo un'identica questione, vanno
riuniti;
che questa Corte con sentenza n. 315 del 1990 ha già dichiarato
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
192, terzo comma, del codice di procedura penale del 1930, quale
sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22,
nella parte in cui esclude che il difensore di imputato irreperibile
possa impugnare la sentenza contumaciale quando non sia munito di
specifico mandato;
e che la ratio decidendi alla base di tale pronuncia non può
non valere, a maggior ragione, per l'ipotesi in cui l'imputato
contumace sia non irreperibile e, quindi, di norma, nelle condizioni
di conferire al suo difensore lo specifico mandato richiesto dalla
norma denunciata;
che, peraltro, le ordinanze di rimessione non adducono argomenti
diversi da quelli allora esaminati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura
penale del 1930, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio
1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte
d'appello di Caltanissetta con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI