Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 375/1990 ECLI:IT:COST:1990:375 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to lawyer mandate requirement for non-recoverable absent defendants. The court rejects the claim that the law violates constitutional rights. The decision relies on prior precedent regarding similar provisions. The court finds the specific mandate rule constitutionally valid. The ruling upholds the procedural requirement for legal representation. The outcome confirms the law's compatibility with constitutional guarantees. The court emphasizes the necessity of specific mandates in absent cases.

Numero d'incarto Ordinanza 375/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional complaint inadmissible, dismissing the challenge to Article 192 of the Criminal Procedure Code. The Court of Appeal of Caltanissetta had argued that requiring a specific lawyer mandate for non-recoverable absent defendants violated Articles 3 and 24 of the Constitution. The Court rejected this, ruling that the same legal reasoning used in a prior decision regarding recoverable defendants applies equally here, rendering the current complaint unfounded.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930; Artt. 3 e 24 della Costituzione: La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale in quanto la norma è conforme alla Costituzione, basandosi sulla ratio decidendi di una precedente sentenza.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional complaint criminal procedure code absent defendant lawyer mandate requirement non-recoverable suspect constitutional compatibility prior precedent application oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo
Artt. 3 e 24 della Costituzione
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
Art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 315 del 1990
che questa Corte con sentenza n. 315 del 1990 ha già dichiarato
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo

comma, del codice di procedura penale del 1930, come sostituito

dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina

della contumacia), promossi con quattro ordinanze emesse il 10

ottobre 1989 (due ordinanze) e il 7 novembre 1989 (due ordinanze)

dalla Corte d'appello di Caltanissetta, iscritte ai nn. 279, 280, 281

e 282 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte d'appello di Caltanissetta, con quattro

ordinanze emesse due il 10 ottobre 1989 e due il 7 novembre 1989, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 192, ultimo comma, del codice di

procedura penale del 1930, come sostituito dall'art. 2 della legge 23

gennaio 1989, n. 22, nella parte in cui non consente al difensore di

imputato contumace non irreperibile di impugnare la sentenza

contumaciale, se non sia munito di specifico mandato;

e che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministeri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata;

Considerato che i giudizi, concernendo un'identica questione, vanno

riuniti;

che questa Corte con sentenza n. 315 del 1990 ha già dichiarato

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

192, terzo comma, del codice di procedura penale del 1930, quale

sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22,

nella parte in cui esclude che il difensore di imputato irreperibile

possa impugnare la sentenza contumaciale quando non sia munito di

specifico mandato;

e che la ratio decidendi alla base di tale pronuncia non può

non valere, a maggior ragione, per l'ipotesi in cui l'imputato

contumace sia non irreperibile e, quindi, di norma, nelle condizioni

di conferire al suo difensore lo specifico mandato richiesto dalla

norma denunciata;

che, peraltro, le ordinanze di rimessione non adducono argomenti

diversi da quelli allora esaminati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura

penale del 1930, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio

1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte

d'appello di Caltanissetta con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI