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Ordinanza 35/1990 ECLI:IT:COST:1990:35 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to prison law article on early release rules.

Numero d'incarto Ordinanza 35/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional questions regarding Article 54 of the Prison Law manifestly unfounded. The Tribunal of Surveillance argued this article violated equality and reeducation principles by denying early release for prisoners already serving time. The Court rejected these claims, noting that derogations for alternative measures do not infringe the systematic coherence of the existing penitentiary system.

Regesto Legislator

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Art. 3 Cost.; Art. 27, 3rd comma Cost.: The Court holds that the Prison Law's rules on early release do not violate equality or reeducation principles, as the remaining sentence remains final and aimed at reeducation.

Parole chiave

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Prison Law Article 54 Early Release Rules Equality Before Law Reeducation Principle Constitutional Admissibility Penitentiary System Manifest Unfoundedness prescrizione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 3 Cost.
che, in particolare, il giudice a quo ritiene violato l'art. 3
Art. 27, 3rd comma Cost.
che, in ordine alla lamentata violazione dell'art. 27, terzo
Law 26 July 1975, n. 354
Law 10 October 1986, n. 663
Law 11 March 1953, n. 87
art. 3 Cost
che, in particolare, il giudice a quo ritiene violato l'art. 3
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge

26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

come modificato dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663

(Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e

sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

promossi con n. 2 ordinanze emesse il 22 febbraio e il 31 marzo 1989

dal Tribunale di Sorveglianza di Roma nei procedimenti di

sorveglianza relativi a Conisti Otello e Tersich Domenico, iscritte

ai nn. 355 e 358 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanze

del 22 febbraio e 31 marzo 1989 (Reg. ord. nn. 355 e 359/1989) ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge 26

luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 18 della legge 10

ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevede che, divenuta

irrevocabile la sentenza di condanna, l'interessato possa proporre,

prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione,

domanda di liberazione anticipata per i periodi di carcerazione già

sofferti, nelle stesse forme di cui all'art. 47, quarto comma e con

richiamo ai criteri di valutazione previsti, rispettivamente, dagli

artt. 47, terzo comma e 50 della stessa legge n. 354 del 1975, come

modificata dalla legge n. 663 del 1986, per l'affidamento in prova e

per la concessione della semilibertà;

che, in particolare, il giudice a quo ritiene violato l'art. 3

Cost., in quanto l'art. 54 della legge n. 354 del 1975, come

modificato dalla legge n. 663 del 1986, introdurrebbe una disparità

di trattamento tra i casi in cui la stessa legge n. 354 del 1975 e

successive modificazioni, al fine di prevenire incarcerazioni

improduttive ed inutili, consente la proponibilità di misure

alternative appena formatosi il giudicato (cioè in sede

preesecutiva) ed il caso sopra descritto in cui si è invece

costretti ad operare un'incarcerazione "forse anche qui inutilmente

aggiuntiva e improduttiva";

che, in ordine alla lamentata violazione dell'art. 27, terzo

comma, Cost., l'ordinanza di rimessione assume che la finalità

rieducativa della pena sarebbe palesemente vanificata da una norma

che esclude la proponibilità della liberazione anticipata a persona

non in istato di detenzione anche quando l'incarcerazione appaia

"inutile e improduttiva";

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha chiesto declaratoria di non fondatezza

della sollevata questione;

Considerato che, in ragione dell'identità delle predette

questioni, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi

congiuntamente;

Considerato che le deroghe alla natura "penitenziaria" di alcune

misure alternative alla detenzione (deroghe attuate ad es. con l'art.

47- bis della legge penitenziaria, come introdotto dalla legge 21

giugno 1985, n. 297 e successivamente modificato dalla legge 10

ottobre 1986, n. 663, con il terzo comma dell'art. 47 e con il sesto

comma dell'art. 50 della stessa legge) son dovute a speciali motivi e

sono riferite a misure alternative, quali l'affidamento in prova al

servizio sociale e la semilibertà, di natura diversa dalla

liberazione anticipata;

che non può assumersi che le predette deroghe abbiano

gravemente "infranto" il vecchio sistema dell'Ordinamento

penitenziario: questo, invero, conserva, almeno in ordine alla

liberazione anticipata, l'iniziale coerenza sistematica;

che l'impugnato art. 54 dell'Ordinamento penitenziario neppure

viola l'art. 27, terzo comma, Cost. giacché anche il "residuo" di

pena detentiva è finalizzato, secondo il comando della sentenza di

condanna (non "superata" da un'attuale valutazione "penitenziaria"

della partecipazione del condannato all'opera rieducativa) alla

rieducazione dello stesso condannato ex art. 27, terzo comma, Cost.;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità

costituzionale dell'art. 54 della legge n. 354 del 1975, come

modificato dall'art. 18 della legge n. 663 del 1986, si palesa

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge 26

luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

come modificato dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663

(Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e

sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dal

Tribunale di sorveglianza di Roma, con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI