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Ordinanza 293/1990 ECLI:IT:COST:1990:293 Generato dall'IA

Constitutional Court returns case to lower court due to new laws changing pension revaluation rules.

Numero d'incarto Ordinanza 293/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court ordered the return of the case to the Court of Accounts for re-examination following the enactment of new pension laws. The lower court had raised a constitutional question regarding the automatic revaluation of pensions versus mere increases, citing previous rulings on police and civil servants. The Court found the existing legal framework altered by subsequent legislation, rendering the original constitutional inquiry moot and identical to recently resolved cases.

Regesto Legislator

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Art. 124 Cost.; Art. 136 Cost.: When subsequent legislation fundamentally alters the legal framework regarding a pending constitutional question, the Court may return the case to the referring judge for re-examination in light of the new normative context.

Parole chiave

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constitutional question return pension revaluation mechanism automatic salary adjustment new legislative framework identical legal problem Court of Accounts constitutional admissibility disposizioni sulla pensione

Disposizioni normative citate

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Art. 3 Cost.
Art. 36 Cost.
Art. 38 Cost.
Art. 54 Cost.
Art. 124 Cost.
Art. 136 Cost.
Law 28 December 1988, n. 544
Law 1 April 1981, n. 121
Law 20 November 1987, n. 472
Law 11 July 1980, n. 312
Law 6 August 1981, n. 432
Law 27 December 1989, n. 407
Law 27 December 1989, n. 409

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 501/1988
Sentenza n. 241/1989
Ordinanza Corte dei conti 20 ottobre 1989
Ordinanza Corte dei conti Sardegna
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

28 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti

sociali e miglioramenti delle pensioni), in relazione alle leggi 1°

aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della

pubblica sicurezza), 20 novembre 1987, n. 472 (Conversione in legge,

con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,

recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della

Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo

contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato

ed estensione agli altri Corpi di polizia), 11 luglio 1980, n. 312

(Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare

dello Stato), e 6 agosto 1981, n. 432 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, concernente

copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di

attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale

civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di

Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale

civile e militare escluso dalla contrattazione), promosso con

ordinanza emessa il 20 ottobre 1989 dalla Corte dei conti, sul

ricorso proposto da Federico Rinaldo, iscritta al n. 117 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio in cui il ricorrente,

appuntato di P.S. in pensione aveva richiesto la riliquidazione del

proprio trattamento pensionistico, la Corte dei conti, con ordinanza

emessa il 20 ottobre 1989 ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in relazione agli artt. 3, 36, 38 e 54 della

Costituzione, dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, nella

parte in cui si limita ad accordare ai pensionati meri aumenti con

diverse decorrenze, anziché disporre la riliquidazione delle

pensioni in rapporto alla dinamica salariale medio tempore

prodottasi;

che il giudice a quo, citando due precedenti ordinanze di

rimessione - la prima emessa con riguardo alle "pensioni d'annata"

dei dirigenti dello Stato, la seconda avente ad oggetto la posizione

del personale delle forze di polizia - osserva come la ratio della

sentenza di questa Corte n. 501 del 1988, concernente i magistrati ed

equiparati, ben potrebbe essere estesa a tutte le categorie di

personale che hanno goduto di miglioramenti del trattamento di

servizio; che la Corte rimettente motiva per relationem sulla

questione attraverso il richiamo delle predette ordinanze,

aggiungendo un ulteriore argomento secondo cui la riliquidazione

automatica sarebbe in realtà preclusa da una destinazione delle

ritenute operate in favore della cassa delle pensioni civili e

militari dello Stato a finalità diverse dagli originari scopi

istituzionali, in quanto acquisiti al bilancio dello Stato;

che sul punto il giudice a quo si riferisce ai princip/'

affermati nella sentenza di questa Corte n. 241 del 1989 per cui le

finalità del prelievo a carico del lavoratore dipendente impongono

la destinazione dei proventi in favore della categoria assoggettata

al prelievo, onde la censurata normativa porrebbe dubbi ulteriori di

costituzionalità "in quanto non prevede un razionale e non

discriminatorio meccanismo contributivo in merito alle ritenute dei

dipendenti";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto la

declaratoria d'infondatezza rilevando l'identità della questione

rispetto a quella, più sopra citata, concernente le forze di

polizia;

Considerato che analoga questione è stata recentemente sollevata,

sempre dalla Corte dei conti (sezione giurisdizionale per la

Sardegna);

che è stata a riguardo disposta la restituzione degli atti al

giudice a quo per il riesame dell'intera problematica alla luce del

mutato quadro di riferimento normativo costituito dalle leggi 27

dicembre 1989, n. 407, e 27 dicembre 1989, n. 409;

che la medesima soluzione va adottata nel caso di specie, del

tutto identici risultando i termini del problema;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti relativi all'ordinanza in

epigrafe alla Corte dei conti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI