Italian Constitutional Court dismisses challenge to chamber-only appeal procedure in divorce cases as constitutional. The court upholds the summary trial for divorce appeals, rejecting claims of unfairness or lack of publicity. The ruling confirms that the chamber procedure ensures necessary procedural guarantees without infringing constitutional rights. The court finds no new grounds to overturn the established precedent regarding the validity of this specific trial format. The decision affirms the legislature's discretion in balancing efficiency and fairness in family law proceedings. The outcome validates the summary trial as constitutionally sound for divorce dissolution cases. The court rejects arguments regarding the adequacy of procedural safeguards in this context.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding the chamber-only appeal procedure in divorce cases manifestly unfounded. The Appellate Court of Trento argued that the summary trial violated constitutional guarantees of publicity and fair trial rights due to the lack of a collegial hearing. The Court rejected these claims, affirming that the chamber procedure is designed solely for decision-making and does not preclude the normal exercise of defense rights or public trial requirements. Consequently, the Court upheld the validity of the summary trial as a constitutionally permissible measure to ensure procedural efficiency in divorce proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, comma 1; Art. 24, comma 2; Art. 101, comma 1 della Costituzione: The summary trial procedure in appellate divorce proceedings is constitutional and does not violate guarantees of publicity or fair defense, as it serves specific legislative needs for efficiency and confidentiality without excluding essential procedural safeguards.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma
dodicesimo, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi
di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 8 della
legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di
scioglimento di matrimonio), nonché dell'art. 23 di quest'ultima
legge, promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1989 dalla Corte
d'appello di Trento nel procedimento civile vertente tra Odorizzi
Giovanni e Da Roit Mara in Odorizzi, iscritta al n. 292 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di separazione personale
fra coniugi, la Corte d'appello di Trento, con ordinanza in data 11
aprile 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma,
24, secondo comma, e 101, primo comma, della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma dodicesimo, della
legge 1° dicembre 1970, n. 898, (Disciplina dei casi di scioglimento
del matrimonio), come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo
1987, n. 74, (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento
di matrimonio) - a tenore del quale l'appello avverso le sentenze
pronunciate nei giudizi per ottenere lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio "è deciso in camera di
consiglio" - nonché dell'art. 23 di quest'ultima legge, che estende
la suindicata disciplina alle sentenze pronunciate nei giudizi di
separazione personale tra coniugi;
che, ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate, prevedendo
il rito camerale per il solo giudizio di appello in una materia in
cui lo stesso legislatore ha ritenuto necessaria per il primo grado e
per il giudizio di cassazione sempre la forma contenziosa ordinaria,
esulerebbero dai limiti della ragionevolezza e da quelle circostanze
eccezionali che sole consentirebbero di rinunciare al criterio della
pubblicità dell'udienza collegiale (art. 101, primo comma, della
Costituzione);
che, inoltre, la scarna normativa dettata per il rito camerale
parrebbe insufficiente a regolare un processo altamente conflittuale
"quale quello in cui si accertano addebitabilità di separazione
personale", e non consentirebbe "il normale esercizio di facoltà di
prova", così violando gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma,
della Costituzione;
che anzi la prima delle norme denunciate neppure stabilisce le
norme procedurali applicabili nei giudizi di appello, così da
risultare illegittima per genericità;
che non si è costituita alcuna parte privata;
che è invece intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, osservando che il giudice remittente ha omesso la scelta
interpretativa in ordine alle norme procedurali applicabili al
giudizio di appello in materia di rapporti personali tra coniugi e
che pertanto, sotto tale profilo, la questione è inammissibile;
che comunque, sempre ad avviso dell'interveniente, il tenore
letterale della prima delle norme denunciate consentirebbe di
escludere che l'impugnazione si risolva nel reclamo di cui all'art.
739 del codice di procedura civile, sicché inconferenti
apparirebbero le censure inerenti alla pretesa sommarietà del
giudizio;
che, viceversa, dovrebbe ritenersi che la "camera di consiglio"
sia prevista per la sola fase decisoria e valga soltanto ad escludere
- salva specifica autorizzazione del giudice - lo scambio di comparse
conclusionali e/o la discussione orale, per evidenti esigenze di
rapidità e di riservatezza, discrezionalmente apprezzate dal
legislatore, senza alcuna incidenza sul diritto di difesa delle
parti;
Considerato che la eccezione di inammissibilità, dedotta
dall'interveniente, va disattesa tenuto conto di quanto affermato
nell'ordinanza di rimessione, che non ritiene applicabili all'intera
fase di appello le norme procedurali tipiche del processo
contenzioso, affermandosi dal giudice a quo che diversamente "non si
vedrebbe quale utilità pratica possa avere indotto il legislatore ad
introdurre il (rito) camerale rispetto alla (sola) fase finale del
processo", e che, in tal modo, lo stesso giudice ha correttamente
operato la scelta interpretativa delle norme denunciate;
che, nel merito, anche se il rito camerale deve intendersi
esteso a tutta la fase del giudizio di appello, la Corte ha già
dichiarato, nella sentenza n. 543 del 1989, non fondata la medesima
questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli stessi
parametri ora invocati, perché la prescrizione del rito camerale in
appello assicura le necessarie garanzie processuali, come precisato
in detta sentenza;
che non risultano in questa sede formulati profili nuovi che
possano indurre a diverso avviso, anche per quel che concerne la
pubblicità delle udienze, in quanto questa Corte, dovendone valutare
di volta in volta l'esigenza con riferimento alla natura del processo
preso in considerazione (sent. n. 212 del 1986), l'ha ritenuta non
indispensabile a quello ora in esame, tenuto conto del grado di
giudizio e del tipo di controversia trattata;
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la
Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 4, comma dodicesimo, della legge 1°
dicembre 1970, n. 898, (Disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio), come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n.
74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio), nonché dell'art. 23 di quest'ultima legge, sollevata,
in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma e 101,
primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trento, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI