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Ordinanza 493/1989 ECLI:IT:COST:1989:493 Generato dall'IA

Constitutional challenge dismissed as interpretative issue, not new classification of income types.

Numero d'incarto Ordinanza 493/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court declared the constitutional question regarding the classification of insurance agents' income inadmissible. The petitioner argued that excluding such income from the local income tax violated equality principles, while the State contended the matter was purely interpretative. The Court refused to create new income classifications, ruling that tax authorities must determine the nature of income on a case-by-case basis.

Regesto Legislator

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Art. 26, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Art. 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: The Constitutional Court cannot introduce new classifications of income types through partial rulings and must decline questions that are merely interpretative rather than constitutional violations.

Parole chiave

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constitutional question inadmissibility interpretative issue income classification tax equality principle local income tax insurance agents income new legal classification rendita assicurativa

Disposizioni normative citate

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Art. 26, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 87 del 1986
inammissibilità adottata con la sentenza n. 87 del 1986, fondata sul
Ordinanza n. 120 del 1987
Ordinanza n. 161 del 1986
Ordinanza n. 253 del 1986
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1, della

legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della

Repubblica per la riforma tributaria) e dell'art. 1 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale

sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1985 dalla

Commissione tributaria di 2° grado di Milano sul ricorso proposto da

Volpi Gian Battista contro il 1° Ufficio Distrettuale II. DD. di Rho,

iscritta al n. 247 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Milano,

nel giudizio promosso da Volpi Gianbattista nei confronti

dell'Ufficio distrettuale Imposte dirette di Rho, ha sollevato, con

ordinanza emessa il 3 dicembre 1985, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825,

e dell'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, nella parte in

cui dette disposizioni non escludono dall'ILOR il reddito degli

agenti di assicurazione che - assimilato dal legislatore al reddito

d'impresa - è da collegare in misura assai trascurabile all'impiego

di capitale ed in misura invece assai rilevante all'attività

lavorativa del contribuente, apparendo così sostanzialmente

assimilabile ai redditi di lavoro autonomo; ne deriverebbe, ad avviso

del giudice a quo, la violazione del princìpio di eguaglianza

tributaria e contributiva, tenuto conto che è il requisito della

patrimonialità - cioè il fatto che il reddito derivi totalmente o

almeno prevalentemente da investimenti di capitale - a costituire la

ratio giustificatrice dell'ILOR;

che è intervenuto, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,

il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata;

Considerato che, con le ordinanze n. 120 del 1987 e nn. 161 e 253

del 1986, questa Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile

analoga questione, richiamandosi alla precedente declaratoria di

inammissibilità adottata con la sentenza n. 87 del 1986, fondata sul

duplice rilievo che la Corte costituzionale "non è abilitata ad

introdurre in materia - mediante pronunce di accoglimento parziale -

nuove classificazioni dei tipi di reddito, interne rispetto a quelle

operate o, comunque, considerate dalla legislazione tributaria"; e

che "la proposta impugnativa non raggiunge il livello delle questioni

di legittimità costituzionale, sottoposte al sindacato della Corte,

per la semplice ragione che trattasi di un problema interpretativo",

spettando ai giudici tributari apprezzare caso per caso se i redditi

in contestazione siano qualificabili come redditi di impresa oppure

come redditi di lavoro autonomo;

che, non essendo stati prospettati nuovi elementi di giudizio,

questa Corte ritiene di non doversi discostare dalle proprie

precedenti pronunce;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971 n. 825

(Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma

tributaria) e 1 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (Istituzione e

disciplina dell'imposta locale sui redditi) sollevata in riferimento

agli artt. 3 e 53 della Costituzione dalla ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI