Italian Constitutional Court dismisses a constitutional question due to procedural defects in the referring court's order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible because the referring court failed to provide specific terms and reasons as required by law. Although the court cited prior decisions regarding the same legal issue, it explicitly noted that the lower court's reasoning was merely relational and omitted the mandatory statutory prescriptions. Consequently, the Court ruled that the question could not be examined due to these fundamental procedural flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87; The Constitutional Court declares a constitutional question inadmissible when the referring court omits the mandatory indication of terms and reasons for the question in its remittal order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e
quarto comma, della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla
legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), che ha modificato la legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
promosso con ordinanza emessa il 19 settembre 1988 dal Tribunale di
sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza relativo a
Paganin Giuseppe, iscritta al n.100 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino ha, con
ordinanza del 19 settembre 1988, sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità "dell'art. 47
terzo e quarto comma della legge n. 663 del 10 ottobre 1986 che ha
modificato la legge n. 354 dell'anno 1975 e ciò nei termini di cui
in motivazione";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, riportandosi integralmente all'atto di intervento concernente
una questione "del tutto identica a quella" ora sollevata,
relativamente ad altro giudizio instaurato dallo stesso Tribunale di
sorveglianza di Torino con ordinanza 18 maggio 1988;
Considerato che la "motivazione" cui fa riferimento il giudice a
quo è rappresentata dal "richiamo alle motivazioni delle ordinanze
La Fleur Rosina del 17 ottobre 1988 e Ferraro Carlo del 7 novembre
1988", ordinanze, oltre tutto, entrambe successive alla presente
ordinanza di rimessione;
che, comunque, il Tribunale, motivando soltanto per relationem
sia quanto alla rilevanza sia quanto alla non manifesta infondatezza,
ha omesso di osservare le prescrizioni dell'art. 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di indicare
nell'ordinanza di rimessione termini e motivi della questione (v.
sentenze n. 173 del 1987, n. 128 del 1987, n. 115 del 1987);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
quale modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663
(Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal
Tribunale di sorveglianza di Torino con ordinanza del 19 settembre
1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA