Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 431/1989 ECLI:IT:COST:1989:431 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses unconstitutionality challenge to Art. 177 CP as already ruled in 1989.

Numero d'incarto Ordinanza 431/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the unconstitutionality question regarding Article 177 of the Penal Code manifestly inadmissible. The Tribunal of Surveillance had challenged the article's failure to allow calculation of remaining sentence after conditional release revocation, citing Articles 3 and 13 of the Constitution. The Court rejected this because it had already declared the same provision unconstitutional in its 1989 decision No. 282, rendering the new question redundant.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 177 c.p.; Art. 136 Cost.: When a constitutional question has already been definitively ruled upon by the Court, a subsequent identical challenge is manifestly inadmissible due to the principle of legal certainty and the binding force of prior judgments.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly inadmissible constitutional question redundant challenge binding precedent legal certainty conditional release penal code revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 136 Cost.
Art. 26, second comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 282 del 1989
Considerato che, con sentenza n. 282 del 1989 questa Corte ha
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1988 dal Tribunale

di sorveglianza di Napoli nel procedimento penale a carico di De

Crescenzo Antonio, iscritta al n. 18 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con

l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 13 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 177 del codice penale, "nella parte in cui, in caso di

revoca della liberazione condizionale per la commissione di un

delitto, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la

residua pena detentiva da espiare, tenuto conto delle limitazioni

patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo

trascorso in tale regime";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la non fondatezza della questione;

Considerato che, con sentenza n. 282 del 1989 questa Corte ha

dichiarato "l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art.

177 del codice penale, nella parte in cui, nel caso di revoca della

liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza

di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenuto conto del

tempo trascorso in libertà condizionale nonché delle restrizioni di

libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale

periodo";

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Napoli va dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 177 del codice penale sollevata

dal Tribunale di sorveglianza di Napoli con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

il 18 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA