Italian Constitutional Court dismisses unconstitutionality challenge to Art. 177 CP as already ruled in 1989.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the unconstitutionality question regarding Article 177 of the Penal Code manifestly inadmissible. The Tribunal of Surveillance had challenged the article's failure to allow calculation of remaining sentence after conditional release revocation, citing Articles 3 and 13 of the Constitution. The Court rejected this because it had already declared the same provision unconstitutional in its 1989 decision No. 282, rendering the new question redundant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 177 c.p.; Art. 136 Cost.: When a constitutional question has already been definitively ruled upon by the Court, a subsequent identical challenge is manifestly inadmissible due to the principle of legal certainty and the binding force of prior judgments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1988 dal Tribunale
di sorveglianza di Napoli nel procedimento penale a carico di De
Crescenzo Antonio, iscritta al n. 18 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con
l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 13 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 177 del codice penale, "nella parte in cui, in caso di
revoca della liberazione condizionale per la commissione di un
delitto, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la
residua pena detentiva da espiare, tenuto conto delle limitazioni
patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo
trascorso in tale regime";
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la non fondatezza della questione;
Considerato che, con sentenza n. 282 del 1989 questa Corte ha
dichiarato "l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art.
177 del codice penale, nella parte in cui, nel caso di revoca della
liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza
di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenuto conto del
tempo trascorso in libertà condizionale nonché delle restrizioni di
libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale
periodo";
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Napoli va dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 177 del codice penale sollevata
dal Tribunale di sorveglianza di Napoli con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 18 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA