Italian Constitutional Court declares constitutional question inadmissible due to expired legislative effectiveness.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible because the challenged law had already expired by the time of the ruling. The lower court raised the issue regarding the territorial scope of eviction suspension measures, but the President of the Council of Ministers argued the matter was irrelevant. The Court agreed, noting that the law's temporal effectiveness ended in December 1988 and subsequent extensions did not cover the specific municipality involved.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24, Art. 42 Cost.; Art. 1, d.l. 8 febbraio 1988, n. 26: A constitutional question is inadmissible if the challenged norm has ceased to be effective at the time of the ruling, rendering the issue irrelevant for the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legge 8
febbraio 1988, n. 26 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale
carenza di disponibilità abitative), convertito in legge 8 aprile
1988, n. 108, promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1988 dal
Pretore di Noto nel procedimento civile vertente tra Belforte Amalia
e Villari Cecilia, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima
serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione
all'esecuzione di un provvedimento di rilascio di un immobile ad uso
abitativo, il Pretore di Noto, con ordinanza del 17 novembre 1988, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 42 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 8 febbraio 1988, n.
26, convertito in legge 8 aprile 1988, n. 108, nella parte in cui,
richiamando l'art. 1, primo comma, del d.-l. n. 708 del 1986,
individua l'ambito territoriale di applicazione della disposta
sospensione dell'esecuzione degli sfratti in base alla delibera del
CIPE del 30 maggio 1985, anziché alla successiva delibera n. 152
dell'8 aprile 1987;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, domandando che la questione sia dichiarata inammissibile o, in
subordine, infondata;
Considerato che l'efficacia temporale della norma impugnata è
cessata il 31 dicembre 1988;
che è pure scaduta la successiva proroga al 30 aprile 1989
dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso
abitativo, disposta dall'art. 1 del d.-l. n. 551 del 1988, convertito
nella legge n. 61 del 1989, nel cui ambito normativo, del resto, non
era incluso il Comune di Noto;
che pertanto la sollevata questione di costituzionalità risulta
attualmente irrilevante per la definizione del giudizio a quo;
Visti gli artt. 26 della legge 12 marzo 1953, 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 8 febbraio
1988, n. 26 convertito nella legge 8 aprile 1988, n. 108 (Misure
urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità
abitative), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 42 della
Costituzione, dal Pretore di Noto con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI