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Ordinanza 329/1989 ECLI:IT:COST:1989:329 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional question regarding prison officer's right to regulate weapon bans. The Court declares the question inadmissible because an identical issue was already ruled manifestly inadmissible. No new arguments were presented in this remand proceeding.

Numero d'incarto Ordinanza 329/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible without examining its merits. The issue concerned whether the prison law prevented the supervising magistrate from regulating weapon bans to facilitate a prisoner's work. Since an identical question was already ruled manifestly inadmissible in a previous remand order, the Court found no new arguments to justify re-examination.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 26, comma 2, law no. 87 of 1953; Art. 9, comma 2, of the integrating norms: A constitutional question is manifestly inadmissible if an identical issue has already been declared inadmissible and no new arguments are adduced in the remand proceeding.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly inadmissible constitutional question remand order prison law supervising magistrate identical issue new arguments porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26, comma 2, of law no. 87 of 11 March 1953
Art. 9, comma 2, of the integrating norms for judgments before the Constitutional Court

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinance no. 147 of 1989
Generato dall'IA

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64, ultimo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale), in relazione all'art. 56, primo comma, n. 3, della stessa

legge, promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1988 dal

Magistrato di sorveglianza di Milano nel procedimento penale a carico

di Peis Bernardino, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che - nel corso dell'udienza avente ad oggetto la

determinazione delle modalità esecutive della sanzione sostitutiva

della libertà controllata applicata all'agente di custodia Peis

Bernardino - il Magistrato di sorveglianza di Milano ha, con

ordinanza del 25 ottobre 1988, sollevato, in riferimento agli artt. 3

e 27 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 64,

ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione

all'art. 56, n. 3 (rectius: art. 56, primo comma, n. 3) della stessa

legge, "nella parte in cui non consente al Magistrato di sorveglianza

di disciplinare il divieto di detenere armi in modo da non ostacolare

il lavoro del condannato";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata, in via principale,

inammissibile e, in subordine, non fondata;

considerato che analoga questione è già stata dichiarata

manifestamente inammissibile con ordinanza n.147 del 1989 e che

nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi

rispetto a quelli allora esaminati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 64, ultimo comma, della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in relazione

all'art. 56, primo comma, n. 3, della stessa legge, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di

sorveglianza di Milano con ordinanza del 25 ottobre 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI