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Ordinanza 289/1989 ECLI:IT:COST:1989:289 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to Criminal Code articles requiring Minister's request for prosecution.

Numero d'incarto Ordinanza 289/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question raised by the Padua Tribunal manifestly unfounded. The Tribunal argued that specific articles of the Criminal Code violated Articles 3, 107, and 110 of the Constitution by granting the Minister of Justice discretionary power to request prosecution or trial renewal. The Court rejected this, ruling that the Minister's choice to pursue criminal policy is a legitimate executive function not manifestly irrational or discriminatory.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma 2 e 11 comma 2 c.p.: The requirement for the Minister of Justice to request prosecution or trial renewal does not violate constitutional principles as it represents a non-irrational exercise of executive discretion in criminal policy.

Parole chiave

Generato dall'IA
Minister of Justice Criminal Policy Executive Discretion Constitutional Review Prosecution Request Article 3 Equality Article 107 Limitation ricorso costituzionale all'estero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26 comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9 comma 2 del codice penale
Art. 11 comma 2 del codice penale
Art. 3 della Costituzione
violino anche l'art. 3 Cost.,
Art. 107 comma 2 della Costituzione
Art. 110 della Costituzione
art. 3 Cost
violino anche l'art. 3 Cost.,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, secondo

comma, e 11, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza

emessa il 23 maggio 1983 dal Tribunale di Padova nel procedimento

penale a carico di Giavara Silvio ed altro, iscritta al n. 668 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Padova, con ordinanza 23 maggio 1983

(Reg. ord. 668/1988) ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 9, secondo comma ed 11, secondo comma,

c.p., che prevedono il primo la richiesta del Ministro di grazia e

giustizia, per la perseguibilità del delitto comune del cittadino

all'estero punibile con una pena restrittiva della libertà personale

di durata inferiore a tre anni ed il secondo la richiesta dello

stesso Ministro per il rinnovamento del giudizio nei casi indicati

dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.;

che, invero, il giudice a quo ritiene che i predetti artt. 9,

secondo comma, ed 11, secondo comma, c.p. contrastino con gli artt.

107, secondo comma, e 110 Cost., che limitano le funzioni del

Ministro di grazia e giustizia, in materia giurisdizionale, alla

facoltà di promuovere l'azione disciplinare dei magistrati ed

all'esercizio delle competenze in materia d'organizzazione e

funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;

che lo stesso giudice ritiene inoltre che i citati artt. 9,

secondo comma e 11, secondo comma, c.p. violino anche l'art. 3 Cost.,

in quanto introducono una disparità di trattamento tra coloro nei

cui confronti è intervenuta la richiesta e coloro per i quali

quest'ultima non è stata proposta;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che l'atto del Ministro di grazia e giustizia con il

quale viene effettuata la richiesta di cui agli artt. 9 e 11 c.p.

consegue ad una scelta, vincolata al perseguimento di fini,

legislativamente determinati, di politica criminale;

che tale scelta non può non appartenere ad un organo

dell'esecutivo; e che, pertanto, non appare manifestamente

irrazionale che la medesima sia legislativamente affidata al Ministro

di grazia e giustizia, in considerazione delle sue competenze

istituzionali;

che, data la non manifesta irrazionalità dell'istituto della

"richiesta", nemmeno è ipotizzabile il dedotto contrasto con l'art.

3 Cost.;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal Tribunale di Padova va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 9, secondo comma e 11, secondo comma, del

codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 107, secondo

comma e 110 Cost., dal Tribunale di Padova con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI