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Ordinanza 277/1989 ECLI:IT:COST:1989:277 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses pension integration questions as inadmissible due to prior illegitimacy rulings.

Numero d'incarto Ordinanza 277/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared two constitutional questions manifestly inadmissible regarding pension minimum integration for artisans and farmers. The Court noted that these specific legislative provisions had already been ruled unconstitutional in previous decisions (Sentences 81/1989 and 1144/1988). Consequently, the Court refused to re-examine the same legal issue, citing the principle of legal certainty and the finality of prior judgments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 26, comma 2, Law No. 87/1953; Art. 9, comma 2, Integrative Norms: When a constitutional question concerns a provision already declared unconstitutional by a final judgment, the new question is manifestly inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly inadmissible constitutional question prior illegitimacy pension integration legal certainty finality of judgment re-examination barred pensione d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26, comma 2, Law No. 87/1953
Art. 9, comma 2, Integrative Norms for Constitutional Court Proceedings
art. 3 della Costituzione
relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 81 del 1989
che questa Corte, con sentenza n. 81 del 1989, ha già
Sentenza n. 1144 del 1988
che, con sentenza n. 1144 del 1988, l'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il

miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione

speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e

superstiti degli artigiani e loro familiari), e dell'art. 1, secondo

comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti

minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di

previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 luglio 1988 dal Pretore di Bergamo nel

procedimento civile vertente tra Lazzari Margherita e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 801 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 22 novembre 1988 dal Pretore di Grosseto

nel procedimento civile vertente tra Agostini Loria e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui la ricorrente,

titolare di pensione di invalidità erogata dal Fondo artigiani,

aveva richiesto l'integrazione al minimo della pensione di

riversibilità che percepiva dalla medesima Gestione, il Pretore di

Bergamo, con ordinanza emessa il 20 luglio 1988, ha sollevato, in

relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto

1962, n. 1339, nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo

della pensione di riversibilità in caso di contitolarità di

pensione d'invalidità a carico della stessa Gestione speciale;

che nel corso di un procedimento del tutto analogo al

precedente, ma concernente trattamenti erogati dalla Gestione

speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il Pretore di

Grosseto, con ordinanza emessa il 22 novembre 1988, ha sollevato, in

relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio

1963, n. 9, nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo

della pensione di riversibilità per i titolari di pensione

d'invalidità a carico del medesimo Fondo;

Considerato che le questioni prospettate sono identiche o

sostanzialmente analoghe e pertanto possono essere riunite e decise

con unico provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 81 del 1989, ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 "sotto ogni profilo

residuo";

che, pertanto, la relativa questione è manifestamente

inammissibile;

che, con sentenza n. 1144 del 1988, l'art. 1, secondo comma,

della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è stato dichiarato illegittimo

nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione

di riversibilità erogata dalla Gestione speciale per coltivatori

diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione

d'invalidità a carico del medesimo Fondo;

che di tale ratio è stata fatta inoltre applicazione nella

citata sentenza n. 81 del 1989 con riguardo anche alla ipotesi di

cumulo con pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori

dipendenti;

che anche la seconda questione è pertanto manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge

12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei

trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per

l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti

degli artigiani e loro familiari), nella parte in cui preclude

l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata

dalla Gestione speciale per gli artigiani in caso di cumulo con

pensione d'invalidità a carico della medesima Gestione, già

dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 81 del

1989;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9

gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e

riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori

diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui preclude

l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata

dalla Gestione speciale per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in

caso di cumulo con pensione d'invalidità a carico del medesimo

Fondo, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n.

1144 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI