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Ordinanza 211/1989 ECLI:IT:COST:1989:211 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional question as inadmissible due to lack of concrete facts.

Numero d'incarto Ordinanza 211/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding the jurisdiction over railway pension disputes manifestly inadmissible. The Court found the challenge generic, noting it merely sought to identify the applicable law without specific factual disputes. Consequently, the matter was remitted to administrative bodies rather than being reviewed by the Court.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma 2 norme integrative: A constitutional question is inadmissible if it is manifestly generic and resolves only to the search for the applicable law without concrete factual disputes.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly inadmissible generic constitutional question jurisdictional dispute pension benefits railway personnel lack of concrete facts remittal to administrative bodies indennità di disoccupazione dell'assicurato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26 comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9 comma 2 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 3 della Costituzione
il primo comma, dell'art. 3 della Costituzione) che, anche a seguito
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma,

della legge 20 marzo 1980 n. 75 (Proroga del termine previsto

dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610 in materia di

trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in

servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della

tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di

buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6

della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni

vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione) e

dell'art. 44, terzo comma, della legge 14 dicembre 1973, n. 829

(Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda

autonoma delle Ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa

il 31 marzo 1988 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile

vertente tra Angelini Leo ed altri e l'O.P.A.F.S., iscritta al n. 648

del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 31 marzo 1988 dal Pretore di

Bologna è stata sollevata questione di legittimità costituzionale

degli articoli 6, primo comma, della legge 20 marzo 1980 n. 75 e 44,

terzo comma, della legge 14 dicembre 1973 n. 829 (per contrasto con

il primo comma, dell'art. 3 della Costituzione) che, anche a seguito

dell'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n. 210, istitutiva

dell'ente Ferrovie dello Stato, devolvono alla giurisdizione dei

tribunali amministrativi regionali e/o della Corte dei conti la

cognizione delle controversie relative alla riliquidazione

dell'indennità di buonuscita erogata dall'Opera di previdenza a

favore del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

- O.P.A.F.S.;

che è stato depositato atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, ivi concludendosi per l'inammissibilità della

questione.

Considerato che la prospettata questione, come rilevato appunto

dall'Avvocatura generale dello Stato, si appalesa manifestamente

inammissibile poiché in maniera del tutto generica si risolve

sostanzialmente "nella ricerca - tra le più norme giudicate

compresenti (e di segno opposto) - della disposizione applicabile nel

giudizio principale".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli articoli 6, primo comma, della

legge 20 marzo 1980 n. 75 (Proroga del termine previsto dall'art. 1

della legge 6 dicembre 1979, n. 610 in materia di trattamento

economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed

in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima

mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme

di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 della legge 29 aprile

1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo

sociale e riapertura dei termini per la opzione) e 44, terzo comma,

della legge 14 dicembre 1973 n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza

a favore del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello

Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione, dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI