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Ordinanza 122/1989 ECLI:IT:COST:1989:122 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses military judges' challenge to civil liability laws due to new self-governance body.

Numero d'incarto Ordinanza 122/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court ordered the return of case files to the La Spezia Military Tribunal regarding constitutional challenges to military judge liability laws. The Tribunal argued that the absence of a military judiciary self-governance body violated judicial independence and impartiality, particularly concerning the secrecy of deliberations. However, the Court noted that a new military judiciary council had already been established by law, rendering the original constitutional questions moot.

Regesto Legislator

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Regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022; legge 7 maggio 1981, n. 180; legge 13 aprile 1988, n. 117: When a subsequent law establishes the missing institutional framework for judicial self-governance, the constitutional challenge based on its absence loses relevance and the case must be remitted for reassessment.

Parole chiave

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military judiciary judicial independence civil liability self-governance body constitutional review remission of case secrecy of deliberations difesa e questioni militari

Disposizioni normative citate

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Regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022
1, del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento
legge 7 maggio 1981, n. 180
secondo, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento
legge 13 aprile 1988, n. 117
legge 30 dicembre 1988, n. 561
che, comunque, con legge 30 dicembre 1988, n. 561, è stato

Giurisprudenza citata

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sentenza n. 49 del 1989
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 49 del 1989 ha già
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo,

n. 1, del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento

giudiziario militare); degli artt. 1, capoverso, 2, commi primo e

secondo, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento

giudiziario militare di pace), e degli artt. 2, 7, 9 e 16 della legge

13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati

nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile

dei magistrati), promossi con trentasette ordinanze emesse dal

Tribunale militare di La Spezia in data: 24 maggio 1988 (3

ordinanze), 25 maggio 1988 (6 ordinanze), 26 maggio 1988 (7

ordinanze), 1 giugno 1988 (4 ordinanze), 2 giugno 1988 (6 ordinanze),

22 giugno 1988 (6 ordinanze), 23 giugno 1988 (3 ordinanze) e 19

luglio 1988 (2 ordinanze), iscritte ai numeri da 479 a 511 e da 571 a

574 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica numeri 39, 40 e 44, prima serie speciale, dell'anno

1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale militare di La Spezia ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt.1, primo comma,

n. 1, regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, capoverso, e 2, primo

e secondo comma, legge 7 maggio 1981, n. 180; 2, 7, 9 e 16 legge 13

aprile 1988, n. 117, assumendo la violazione degli artt. 101, 103 e

108 della Costituzione, per l'omessa previsione di un organo di

autogoverno della magistratura militare e, in particolare, per la

mancanza delle garanzie d'indipendenza dei giudici non togati dal

potere esecutivo, tanto più grave in quanto la legge sulla

responsabilità civile dei magistrati permetterebbe di svelare il

segreto della camera di consiglio, e ciò anche con possibile lesione

del principio di imparzialità di giudizio;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 49 del 1989 ha già

risolto nel senso della non fondatezza la questione della

responsabilità civile dei giudici non togati componenti dei

Tribunali militari;

che, comunque, con legge 30 dicembre 1988, n. 561, è stato

istituito il Consiglio della magistratura militare;

che pertanto si rende necessario restituire gli atti

all'autorità rimettente affinché valuti, alla stregua della

normativa sopravvenuta, l'attuale rilevanza della questione

sollevata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare di La

Spezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI