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Ordinanza 90/1988 ECLI:IT:COST:1988:90 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional complaints regarding prescription periods for workplace injury and disease crimes.

Numero d'incarto Ordinanza 90/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional questions regarding the prescription period for workplace injury and disease crimes inadmissible. The lower court raised these issues without sufficient motivation, arguing that the current laws created unjustified disparities between injury and disease cases. The Court ruled that since the crimes had already expired due to the passage of time, a ruling on the constitutionality would not affect the outcome of the main proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 131, 139 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124; Art. 157 cod. pen.: Constitutional questions are inadmissible if they are abstract or if resolving them would not alter the outcome of the main proceedings due to prior prescription.

Parole chiave

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constitutional admissibility prescription period workplace disease disparity treatment abstract questions Constitutional Court legislative competence nozione di malattia professionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
1124, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore
Art. 131 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124
Art. 139 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124
Art. 157 cod. pen.
b) dell'art. 157 cod. pen. in quanto non prevede che la
art. 3 Cost
1124, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore
art. 157 cod. pen
b) dell'art. 157 cod. pen.
artt. 157 cod. pen
costituzionale degli artt. 157 cod. pen., 131 e 139 d.P.R.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 157 del codice

penale e degli artt. 131 e 139 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

(Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza

emessa il 5 novembre 1981 dal Pretore di Desio nel procedimento

penale a carico di Pagnacco Gian Maria ed altro, iscritta al n. 137

del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 206 dell'anno 1982;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di

Desio - sul presupposto che nel caso di specie i reati di lesioni

colpose gravi, contestati in relazione a malattie professionali,

erano caduti in prescrizione (nella specie, quinquennale) in quanto

accertati autonomamente dall'Ispettorato del lavoro molti anni dopo

la denuncia dell'I.N.A.I.L. ed il riconoscimento da parte di questo

della malattia professionale - dubita, in riferimento all'art. 3

Cost., della legittimità costituzionale:

a) degli artt. 131 e 139 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U.

delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali) - l'uno che estende

alla malattia professionale le disposizioni concernenti gli infortuni

sul lavoro, salve le disposizioni speciali di cui al capo VII T.U.,

l'altro che prevede, come disposizione speciale, la denuncia

all'Ispettorato del lavoro da parte dei medici che ne riconoscano

l'esistenza -:

il primo in quanto non estende alla malattia professionale gli

obblighi di denuncia alla P.S. ed inoltro di questa all'autorità

giudiziaria previsti per gli infortuni dagli artt. 54 e 56 T.U.;

il secondo in quanto non prevede l'obbligo dell'I.N.A.I.L. di

denuncia della malattia professionale all'Ispettorato del lavoro;

b) dell'art. 157 cod. pen. in quanto non prevede che la

prescrizione per il reato di lesioni colpose gravi decorra

nell'ipotesi considerata solo al momento della denuncia di malattia

professionale:

in entrambi i casi, assumendo che si realizzerebbe in tal modo

un'ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori a

seconda che siano colpiti da infortunio ovvero da malattia

professionale, e correlativamente tra i rispettivi datori di lavoro;

Considerato che il giudice a quo afferma semplicemente la rilevanza

delle questioni, senza motivare in alcun modo sul punto;

che, d'altra parte, essendo la questione sub b) subordinata

all'accoglimento di quella sub a) e vertendosi in casi in cui la

denuncia da parte del datore di lavoro o dell'I.N.A.I.L. non fu a suo

tempo effettuata, una pronuncia della Corte nel senso richiesto dal

giudice rimettente non potrebbe evidentemente incidere sulla già

intervenuta prescrizione dei reati contestati e, quindi, influire

sull'esito del giudizio principale;

che, pertanto, trattandosi di questioni astratte, esse vanno

dichiarate inammissibili;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 157 cod. pen., 131 e 139 d.P.R. 30 giugno

1965 n. 1124, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore

di Desio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI