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Ordinanza 862/1988 ECLI:IT:COST:1988:862 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional question on civil liability statute's statute of limitations start date.

Numero d'incarto Ordinanza 862/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding the start date of the civil liability statute of limitations manifestly unfounded. The lower court argued that the three-year limitation period should begin only when the criminal acquittal sentence became known to the civil party, citing Articles 3 and 24 of the Constitution. The Court rejected this, ruling that requiring the civil party to actively track the criminal proceedings to determine the deadline does not violate their right to defense and would otherwise create legal uncertainty.

Regesto Legislator

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Art. 3 Cost.; Art. 24 Cost.: The requirement for a civil party to follow criminal proceedings to determine the start of a limitation period does not violate the right to defense or equality, as the three-year term is congruous and ensures legal certainty.

Parole chiave

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statute of limitations civil liability criminal acquittal right to defense legal certainty Constitutional question decadence period termini legali

Disposizioni normative citate

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Art. 3 Cost.
Art. 24 Cost.
non può dirsi violato l'art. 24 Cost., per il fatto che la parte
Art. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 24 Cost
non può dirsi violato l'art. 24 Cost., per il fatto che la parte

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sent. 1972, n. 116
onere va assolto (cfr. sent. 1972, n. 116);
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto

comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 20 maggio

1987 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra

Scivoli Salvatore e la S.p.a Officine Viberti, iscritta al n. 386 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Scivoli Salvatore e della S.p.a

Officine Viberti nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe,

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di

legittimità dell'art. 10, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965,

n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali), "laddove non

dispone che il termine triennale di decadenza - per l'esercizio

dell'azione di responsabilità civile - inizi a decorrere dalla data

in cui la sentenza penale - di non doversi procedere per morte del

reo o per amnistia - sia nota alla parte interessata", in luogo che

dal giorno di pubblicazione della sentenza stessa;

che, nel giudizio innanzi alla Corte, si sono costituite le

parti del processo di merito ed è altresì intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri;

Considerato che il giudice a quo dubita, in particolare, che sia

leso, dalla norma denunciata, il diritto di difesa della parte civile

(in quanto) non avente diritto (alla impugnazione e conseguentemente)

alla notificazione della sentenza istruttoria di proscioglimento;

che, peraltro, questa Corte ha già avuto modo di affermare,

nell'escludere l'illegittimità di analogo contesto normativo, che

non può dirsi violato l'art. 24 Cost., per il fatto che la parte

lesa (al fine della cognizione del dies a quo di decorrenza del

termine decadenziale per l'esercizio dell'azione di danno da reato)

sia gravata dell'onere di "seguire il corso del processo penale che

si inizia al riguardo del fatto lesivo", considerata anche la

congruità del termine (nella specie triennale) entro cui il suddetto

onere va assolto (cfr. sent. 1972, n. 116);

che, d'altra parte, l'intervento della Corte - nella direzione

richiesta (che non mette in discussione la non obbligatorietà della

notifica, ma postula l'esigenza di una conoscenza di fatto della

sentenza istruttoria) - renderebbe meramente eventuale il decorso del

termine sub art. 10 cit., aprendo le porte ad una sorta di azione in

perpetuo, contro la fondamentale esigenza di certezza dei rapporti

giuridici;

che, pertanto, la sollevata questione appare manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, quinto comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n.

1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Torino con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI