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Ordinanza 749/1988 ECLI:IT:COST:1988:749 Generato dall'IA

Constitutional Court dismisses challenge to regional law regarding agricultural development agency employee classification start dates.

Numero d'incarto Ordinanza 749/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court declared the constitutional complaint regarding Article 21 of the Molise Regional Law manifestly unfounded. The applicant argued that the law's retroactive classification date for agricultural development agency staff violated equality and administrative efficiency principles. The Court ruled that because the transfer of these agencies' functions to the regions occurred in 1976, the new legal regime could not apply retroactively to dates prior to that transfer.

Regesto Legislator

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Art. 3, primo comma, Cost.; Art. 97, primo comma, Cost.; Art. 5, lett. e), legge 30 aprile 1976, n. 386; The legislative power of regions regarding the legal and economic status of personnel transferred from development agencies is limited to ensuring uniformity among entities and cannot establish a regime with retroactive effect prior to the actual transfer of functions.

Parole chiave

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constitutional complaint regional law administrative transfer retroactive effect equal treatment public administration legislative competence decorrenza del diritto alla rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 3, primo comma, Cost.
dall'art. 3 Cost., in quanto opera, ai fini della decorrenza
Art. 97, primo comma, Cost.
che la medesima disposizione violerebbe l'art. 97, primo comma,
Art. 5, lett. e), legge 30 aprile 1976, n. 386
- che all'art. 5, lett. e), riserva al legislatore regionale la
Art. 87, comma sesto, legge 31 agosto 1974, n. 11
del personale regionale"), all'art. 87, comma sesto, fissa la
art. 3 Cost
dall'art. 3 Cost., in quanto opera, ai fini della decorrenza
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge

della Regione Molise 9 novembre 1977, n. 40 ("Norme per

l'organizzazione dell'ente regionale di sviluppo agricolo per il

Molise"), promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1981 dal T.A.R.

per il Molise, iscritta al n. 531 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 dell'anno

1981;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che il TAR per il Molise, nel corso del giudizio promosso

da Angelo Caccavaio, dipendente dell'Ente regionale di sviluppo

agricolo per il Molise, per l'annullamento della deliberazione del

Commissario straordinario di questo Ente, con la quale era stato

inquadrato nel livello funzionale di concetto con la qualifica di

istruttore a decorrere dal 1° settembre 1976, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 97, primo comma, Cost., dell'art. 21 della legge regionale

del Molise 9 novembre 1977, n. 40, nella parte in cui fissa per

l'attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico dei

dipendenti dell'Ente regionale di sviluppo una decorrenza (1

settembre 1976) posteriore a quella (1 aprile 1972) fissata per la

generalità dei dipendenti della Regione;

che, in particolare, la disposizione impugnata, ad avviso del

giudice a quo, violerebbe il canone di ragionevolezza desumibile

dall'art. 3 Cost., in quanto opera, ai fini della decorrenza

dell'inquadramento, una ingiustificata discriminazione tra i

dipendenti dell'Ente di sviluppo ed i dipendenti della Regione;

che la medesima disposizione violerebbe l'art. 97, primo comma,

Cost. perché, nel valutare in modo differenziato il servizio di

ruolo e quello non di ruolo in un sistema in cui la progressione

economica dipende esclusivamente dall'anzianità e nel discriminare,

così, due categorie di impiegati addetti ugualmente a compiti propri

della Regione benché in diverse strutture organizzative, non

garantisce il buon andamento dell'amministrazione; che nel presente

giudizio non vi è stata costituzione delle parti né ha spiegato

intervento la Regione Molise.

Considerato che la legge regionale 31 agosto 1974, n. 11 ("Norme

provvisorie sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento

del personale regionale"), all'art. 87, comma sesto, fissa la

decorrenza agli effetti giuridici dell'inquadramento del personale

regionale "al 1° aprile 1972 o alla data posteriore in cui il

personale ha iniziato il servizio presso la Regione";

che tale disposizione riguarda sia il personale dello Stato

trasferito alla Regione in base ai decreti delegati emanati in

attuazione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sia il

personale comandato dallo Stato, dagli enti locali e da altri enti

pubblici a norma dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, o

comunque in servizio presso la Regione, sia quello già dipendente

dall'I.N.A.P.L.I. trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 2 del

d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, in servizio presso gli uffici

regionali alla data di entrata in vigore della legge;

che le funzioni esercitate dagli Enti di sviluppo agricolo sono

state trasferite alle Regioni con la legge 30 aprile 1976, n. 386

("Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli

enti di sviluppo"), mentre l'art. 2 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11

ha trasferito alle regioni le sole funzioni amministrative, "comprese

quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e

periferici dello Stato" sugli enti di sviluppo operanti in ambito

regionale;

che pertanto, essendosi realizzato il trasferimento delle

funzioni dell'Ente alle Regioni soltanto con la legge n. 386 del 1976

- che all'art. 5, lett. e), riserva al legislatore regionale la

disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale degli

Enti di sviluppo agricolo, "in modo da assicurare uniformità di

trattamento tra gli enti stessi" - l'attribuzione ai dipendenti

dell'E.R.S.A.M. dello stato giuridico e del trattamento economico dei

dipendenti della regione - disposto dalla norma censurata con

decorrenza 1° settembre 1976 - non avrebbe potuto avere una

decorrenza anteriore;

che pertanto la questione sollevata appare manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 21 della legge della Regione Molise 9

novembre 1977, n. 40, ("Norme per l'organizzazione dell'ente

regionale di sviluppo agricolo per il Molise") in riferimento agli

artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, Cost., sollevata dal

Tribunale amministrativo regionale per il Molise con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI