Constitutional Court dismisses regional conflict of attribution due to improper notification of the Council President.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Constitutional Court declared the President of the Emilia-Romagna region's conflict of attribution against a presidential decree manifestly inadmissible. The region argued for exclusive constitutional authority over civil protection, while the Council of Ministers requested rejection of all claims. The court ruled inadmissibility because the petition was not properly notified to the Council President, who holds the standing to oppose the challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9, 27 Norme integrative; The Constitutional Court must notify conflict of attribution petitions to the organ possessing the legitimate standing to act or oppose, which is the Council President when the petitioner is a region.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della regione
Emilia-Romagna notificato il 15 maggio 1981, depositato in
cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 21 del registro 1981,
per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 6 febbraio
1981 n. 66, dal titolo "Regolamento di esecuzione della legge 8
dicembre 1970 n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle
popolazioni colpite da calamità. Protezione civile";
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che la regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di
attribuzione contro il citato d.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66 chiedendo
che siano dichiarate di propria esclusiva spettanza le attribuzioni
costituzionalmente garantite dall'art. 117 Cost. in materia di
protezione civile, in relazione all'art. 2 della legge 8 dicembre
1970 n. 996; agli artt. 22, 24, 70 e 88 del d.P.R. n. 616 del 1977;
agli artt. 10 e 13 del d.P.R. n. 8 del 1972, nonché al punto 7
dell'art. 7 del suo Statuto, e conseguentemente annullati gli artt.
2, primo comma; 9, primo comma, punti 2 e 3, ed ultimo comma; 10,
ultimo comma; 14, primo comma, punti 1 e 2; 20; 23; 25; 32, primo
comma; 34, secondo comma; 37, primo comma; 41, ultimo comma; 54,
primo comma; 55, primo comma e 56 del suddetto decreto presidenziale;
che il ricorso è stato notificato all'Avvocatura generale dello
Stato e al Ministro per l'interno;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto il rigetto di
tutti i motivi del ricorso;
Considerato che il ricorso, in quanto non notificato al Presidente
del Consiglio dei Ministri, va dichiarato manifestamente
inammissibile a seguito dell'orientamento costante, e confermato di
recente (sentenza n. 215 del 1988), di questa Corte, secondo il quale
la notificazione del ricorso dev'essere diretta agli organi cui
spetta la legittimazione ad agire o a contraddire, vale a dire, a
seconda di chi sia il ricorrente, al Presidente del Consiglio dei
Ministri o al Presidente della regione interessata;
Visti gli artt. 9 e 27 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile il ricorso del Presidente
della regione Emilia-Romagna contro il d.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66
("Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970 n. 996,
recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da
calamità. Protezione civile"), in riferimento all'art. 117 Cost. in
relazione all'art. 2 della legge 8 dicembre 1970 n. 996, agli artt.
22, 24, 70 e 88 del d.P.R. n. 616 del 1977, agli artt. 10 e 13 del
d.P.R. n. 8 del 1972 e all'art. 7, punto 7 dello Statuto della
regione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI