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Ordinanza 495/1988 ECLI:IT:COST:1988:495 Generato dall'IA

Constitutional Court dismisses Bolzano Province's challenge to State geological survey laws as manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza 495/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court declared the constitutional complaint filed by the Province of Bolzano against Articles 1, 2, and 3 of Law No. 464/1984 manifestly unfounded. The Province argued that the law violated its exclusive legislative competence regarding provincial offices and concurrent powers over water usage by mandating information sharing with the State Geological Service. The Court ruled that the State's obligation to acquire geological knowledge serves general national interests essential for civil protection and environmental defense, thereby not infringing on provincial autonomy.

Regesto Legislator

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Art. 8, nn. 1), 14), 17), 24); Art. 9, n. 9); Art. 14 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige: The State's power to acquire geological information for national defense and environmental protection does not violate provincial legislative competence.

Parole chiave

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State geological survey provincial legislative competence water resource management constitutional complaint dismissal territorial autonomy zona di estrazione scienze della terra inquinamento del suolo

Disposizioni normative citate

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Law 4 August 1984, No. 464
Special Statute for the Autonomous Region of Trentino-Alto Adige, Art. 8, nn. 1), 14), 17), 24)
Special Statute for the Autonomous Region of Trentino-Alto Adige, Art. 9, n. 9)
Special Statute for the Autonomous Region of Trentino-Alto Adige, Art. 14 and 16

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 201 del 1987
Sentenza n. 50 del 1968
Sentenza n. 208 del 1971
Sentenza n. 210 del 1987
Sentenza n. 617 del 1987
Sentenza n. 359 del 1985
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Sentenza — n. 18634/2026 — snpen
Cassation court dismisses appeal regarding generic mitigating circumstances and invalidates appellate sentencing for Liborio Porracciolo.
Sentenza 156/2016
Constitutional challenge against Tuscany's geothermal permit suspension dismissed for lack of specific EU treaty parameters.
Sentenza 278/2010
Constitutional Court dismisses regional challenges to Law 99/2009 as non-founded or inadmissible.
Sentenza 104/2010
Italian Constitutional Court dismisses challenge to regional ski safety laws regarding police control duties. The court upholds the regional regulations against federalism and administrative organization objections. The decision confirms that regional laws align with state legislation on ski safety. The court rejects the argument that police duties exceed state legislative competence. Regional rules are deemed valid as they mirror state provisions on safety and sanctions. The ruling clarifies the division of powers between state and regions in sports safety. The court emphasizes that regional laws must not contradict state legislative frameworks. The decision affirms the validity of regional measures on ski resort safety protocols. The court concludes that the challenged articles do not violate constitutional provisions. The judgment reinforces the principle of regional autonomy within state legislative limits.
Sentenza 482/1991
Italian Constitutional Court dismisses constitutional complaints against the National Energy Plan Law regarding autonomous provinces' mining rights.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3

della legge 4 agosto 1984, n.464, recante "Norme per agevolare

l'acquisizione da parte del servizio geologico della Direzione

generale delle miniere del Ministero dell'Industria, del Commercio e

dell'Artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura

geologica e geofisica del sottosuolo nazionale", promosso con ricorso

del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato il 17

settembre 1984, depositato in cancelleria il 21 settembre successivo

ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 1984;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che la Regione ricorrente ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 4 agosto

1984 n. 464 ("Norme per agevolare l'acquisizione da parte del

Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di

elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica del

sottosuolo nazionale") per violazione degli artt. 8, nn.1), 14), 17),

24); 9, n. 9); 14 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino

Alto-Adige, e delle relative norme di attuazione;

che, ad avviso della ricorrente, la legge impugnata - che impone

a chiunque intenda eseguire studi e indagini a mezzo di scavi, pozzi,

perforazioni e rilievi geofisici per ricerche idriche o per opere di

ingegneria civile, di informarne, a pena di sanzione, quando i lavori

assumono determinate caratteristiche descritte nell'art.1 della

stessa legge, il Servizio geologico del Ministero dell'industria (ora

trasferito al Ministero dell'ambiente, ex art. 17, primo comma, della

legge 8 luglio 1986 n. 349), e che prevede altresì il potere dello

stesso Servizio di compiere sopralluoghi e richiedere documentazioni

- violerebbe sia la competenza legislativa esclusiva spettante alla

Provincia in materia di ordinamento degli uffici provinciali;

miniere, cave e torbiere; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di

interesse provinciale; opere idrauliche della terza, quarta e quinta

categoria; sia la competenza legislativa concorrente in materia di

utilizzazione delle acque pubbliche, oltre alle competenze per il

rilascio del parere sulle opere idrauliche di prima e seconda

categoria, nonché per la partecipazione all'intesa con lo Stato in

ordine alla predisposizione del piano generale per la utilizzazione

delle acque pubbliche;

che, sempre secondo la ricorrente, dal complesso delle

disposizioni statutarie e delle relative norme di attuazione (D.P.R.

20 gennaio 1973 n. 115; D.P.R. 22 marzo 1974 n. 381; D.P.R. 31 luglio

1978 n. 1017) rientrerebbe nella competenza della Provincia la

disciplina di tutte le attività concernenti scavi, perforazioni,

indagini e rilievi geofisici ed idrogeologici svolgentesi sul suo

territorio, per cui lo Stato non potrebbe istituire in materia un

flusso informativo da cui la Provincia risulti completamente esclusa;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura dello Stato,

chiedendo il rigetto del ricorso, sul presupposto che le informazioni

disciplinate dalla legge impugnata sarebbero finalizzate alla cura

dell'interesse generale dello Stato a pervenire ad una più completa

conoscenza della struttura geologica e fisica del sottosuolo

nazionale, anche al fine di attuare "una seria programmazione nei

settori della difesa del suolo nonché in quello del suo sfruttamento

idrogeologico e minerario";

Considerato che gli obblighi imposti dalla legge impugnata

perseguono esclusivamente la finalità di acquisire conoscenze, da

parte dell'Amministrazione statale, sulla struttura del sottosuolo

nazionale;

che, come questa Corte ha già rilevato (sent. n.201 del 1987),

le informazioni sullo stato del territorio rappresentano uno

strumento indispensabile per l'esercizio dei poteri spettanti allo

Stato sia in materia di protezione civile che di tutela ambientale

(sulla legittimità dei quali, con particolare riguardo alle

competenze delle Province autonome, v. rispettivamente le sentenze

nn. 50 del 1968 e 208 del 1971, e nn. 210 e 617 del 1987);

che con le sentenze nn. 359 del 1985 e 201 del 1987 questa Corte

ha altresì ritenuto che le attività inerenti all'assunzione di

informazioni da parte dello Stato non sono per loro natura invasive

delle competenze regionali;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 4 agosto 1984 n. 464,

sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli

artt. 8, nn. 1), 14), 17), 24); 9, n. 9); 14 e 16 del D.P.R. 31

agosto 1972 n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino

Alto-Adige) ed alle relative norme di attuazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI