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Ordinanza 486/1988 ECLI:IT:COST:1988:486 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to domestic workers' social insurance benefits under Art. 38.1. Const.

Numero d'incarto Ordinanza 486/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional questions regarding Article 2 of D.P.R. 1403/1971 manifestly unfounded. The Pretors of Treviso and Roma challenged the exclusion of daily sickness allowances for domestic workers, arguing violations of Articles 3 and 38 of the Constitution. The Court ruled that the distinct nature of domestic work justifies different social security treatment and lower contributions compared to other employment forms.

Regesto Legislator

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Art. 3 Cost.; Art. 38, secondo comma, Cost.: The Constitution does not require equal insurance treatment for all work forms; domestic work's unique characteristics justify differentiated social security protection and reduced contributions.

Parole chiave

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domestic workers social insurance constitutional challenge sickness allowance Article 38 Constitution differentiated protection contributory rates indennità giornaliera di malattia

Disposizioni normative citate

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Art. 3 Cost.
che l'art. 38, secondo comma, Cost., pur imponendo al
Art. 38, secondo comma, Cost.
che l'art. 38, secondo comma, Cost., pur imponendo al
d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403
2 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403,
legge 11 marzo 1953, n. 87
26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
art. 2242 cod. civ
medica ex art. 2242 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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sent. n. 160/74
di prestazione dell'attività lavorativa (v. sent. n. 160/74);
sentt. nn. 27/74; 585/87
sentt. nn. 27/74; 585/87);
sent. n. 135/69
lavoratore: su cui vedi sent. n. 135/69), trova giustificazione una
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Sentenza 334/2002
Italian Constitutional Court dismisses challenge to maternity benefit contribution requirements for domestic workers. The court rules the provision is not separable from the broader social security system. The decision upholds the legislative balance between domestic work specifics and social rights. The court avoids judicial overreach by refusing to alter the legislative framework. The ruling maintains the existing contribution conditions for domestic employees. The outcome preserves the current legal structure regarding maternity benefits. The court emphasizes the need for legislative coherence in social security matters.
Sentenza 288/1994
Italian Constitutional Court declares unemployment benefit fixed amount unconstitutional for farmers due to currency devaluation.
Sentenza 321/1997
Constitutional challenge to public employee death indemnity dismissed; pension and indemnity are distinct rights.
Ordinanza 71/1998
Italian Constitutional Court dismisses challenge to civil procedure fee exemption for wealthy workers. The court upholds the legislative discretion to define categories for fee exemptions. The decision affirms that the court cannot redefine economic status categories. The ruling maintains the distinction between fee exemption and free legal aid. The court rejects the claim that the exemption violates constitutional equality. The judgment confirms the legislature's role in setting economic thresholds. The decision prevents judicial overreach into legislative discretion. The outcome preserves the current legal framework for civil litigation. The court finds the constitutional question manifestly unfounded.
Sentenza 202/2022
Italian Constitutional Court declares constitutional questions regarding domestic accident insurance scope inadmissible.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 31

dicembre 1971, n. 1403 (Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni

sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e

familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di

pulizia dei locali), promossi con ordinanze emesse il 18 novembre

1985 dal Pretore di Treviso e il 18 febbraio 1986 dal Pretore di

Roma, iscritte rispettivamente ai nn. 391 e 572 del registro

ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 38 e 50, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che i Pretori di Treviso e di Roma, con ordinanze emesse

rispettivamente in data 18 novembre 1985 (R.O. n. 391/86) e 18

febbraio 1986 (R.O. n. 572/86), hanno sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403,

nella parte in cui non comprende, fra le prestazioni dovute

dall'assicurazione contro le malattie agli addetti a servizi

domestici e familiari, la concessione di una indennità giornaliera

di malattia;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei minsitri ed in quello promosso con l'ordinanza del

Pretore di Treviso si è costituito l'I.N.P.S.;

che entrambe le difese hanno concluso nel senso

dell'infondatezza della questione;

che la questione appare manifestamente infondata;

che l'art. 38, secondo comma, Cost., pur imponendo al

legislatore di assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro

esigenze di vita in caso di malattia, non gli impone altresì di

considerare in modo eguale, a fini assicurativi, tutte le varie forme

di prestazione dell'attività lavorativa (v. sent. n. 160/74);

che, in particolare, il lavoro domestico è, per la sua

particolare natura, tale da differenziarsi sostanzialmente, sia in

relazione all'oggetto, sia in relazione ai soggetti interessati, da

ogni rapporto di lavoro (v. sentt. nn. 27/74; 585/87);

che, in relazione a tali peculiarità (ivi compresa quella

concernente l'obbligo del datore di lavoro di cura e di assistenza

medica ex art. 2242 cod. civ. per "le infermità di breve durata" del

lavoratore: su cui vedi sent. n. 135/69), trova giustificazione una

diversa tutela previdenziale che implica anche, correlativamente, una

ridotta contribuzione in favore degli enti gestori delle

assicurazioni sociali;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.,

dai Pretori di Treviso e di Roma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI