Italian Constitutional Court dismisses challenge to domestic workers' social insurance benefits under Art. 38.1. Const.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional questions regarding Article 2 of D.P.R. 1403/1971 manifestly unfounded. The Pretors of Treviso and Roma challenged the exclusion of daily sickness allowances for domestic workers, arguing violations of Articles 3 and 38 of the Constitution. The Court ruled that the distinct nature of domestic work justifies different social security treatment and lower contributions compared to other employment forms.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 Cost.; Art. 38, secondo comma, Cost.: The Constitution does not require equal insurance treatment for all work forms; domestic work's unique characteristics justify differentiated social security protection and reduced contributions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 31
dicembre 1971, n. 1403 (Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni
sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e
familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di
pulizia dei locali), promossi con ordinanze emesse il 18 novembre
1985 dal Pretore di Treviso e il 18 febbraio 1986 dal Pretore di
Roma, iscritte rispettivamente ai nn. 391 e 572 del registro
ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 38 e 50, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;
Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che i Pretori di Treviso e di Roma, con ordinanze emesse
rispettivamente in data 18 novembre 1985 (R.O. n. 391/86) e 18
febbraio 1986 (R.O. n. 572/86), hanno sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403,
nella parte in cui non comprende, fra le prestazioni dovute
dall'assicurazione contro le malattie agli addetti a servizi
domestici e familiari, la concessione di una indennità giornaliera
di malattia;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei minsitri ed in quello promosso con l'ordinanza del
Pretore di Treviso si è costituito l'I.N.P.S.;
che entrambe le difese hanno concluso nel senso
dell'infondatezza della questione;
che la questione appare manifestamente infondata;
che l'art. 38, secondo comma, Cost., pur imponendo al
legislatore di assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di malattia, non gli impone altresì di
considerare in modo eguale, a fini assicurativi, tutte le varie forme
di prestazione dell'attività lavorativa (v. sent. n. 160/74);
che, in particolare, il lavoro domestico è, per la sua
particolare natura, tale da differenziarsi sostanzialmente, sia in
relazione all'oggetto, sia in relazione ai soggetti interessati, da
ogni rapporto di lavoro (v. sentt. nn. 27/74; 585/87);
che, in relazione a tali peculiarità (ivi compresa quella
concernente l'obbligo del datore di lavoro di cura e di assistenza
medica ex art. 2242 cod. civ. per "le infermità di breve durata" del
lavoratore: su cui vedi sent. n. 135/69), trova giustificazione una
diversa tutela previdenziale che implica anche, correlativamente, una
ridotta contribuzione in favore degli enti gestori delle
assicurazioni sociali;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.,
dai Pretori di Treviso e di Roma con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI