Italian Constitutional Court dismisses challenge to Article 77 of Law 689/1981 as identical to prior 1984 ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 77 of Law 689/1981 manifestly inadmissible. The Court of Appeal of Palermo had raised the issue concerning the applicability of substitute sanctions to monetary fines, relying on Article 3 of the Constitution. The Court rejected the appeal because it found the arguments presented were identical to those already examined and dismissed in its previous decision number 148 of 1984.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 Cost.; Art. 136 Cost.: A constitutional question is inadmissible if it is identical to one already declared inadmissible by the Court, provided no new arguments are advanced.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con
ordinanza emessa il 12 dicembre 1986 dalla Corte d'Appello di
Palermo, iscritta al n. 777 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie
speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che la Corte d'Appello di Palermo, con ordinanza emessa
il 12 dicembre 1986, ha sollevato, in riferimento all'art.3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 77
della l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede
l'applicabilità delle sanzioni sostitutive alle pene pecuniarie;
Considerato che questa Corte ha dichiarato inammissibile identica
questione con sentenza n. 148 del 1984;
che il giudice a quo non adduce nuovi argomenti rispetto a
quelli già presi in esame nella citata decisione;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 77 della l. 24 novembre 1981, n. 689,
promossa dalla Corte d'Appello di Palermo, con l'ordinanza in
epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI