Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 466/1988 ECLI:IT:COST:1988:466 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to Article 77 of Law 689/1981 as identical to prior 1984 ruling.

Numero d'incarto Ordinanza 466/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 77 of Law 689/1981 manifestly inadmissible. The Court of Appeal of Palermo had raised the issue concerning the applicability of substitute sanctions to monetary fines, relying on Article 3 of the Constitution. The Court rejected the appeal because it found the arguments presented were identical to those already examined and dismissed in its previous decision number 148 of 1984.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 13 Cost.; Art. 136 Cost.: A constitutional question is inadmissible if it is identical to one already declared inadmissible by the Court, provided no new arguments are advanced.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional question inadmissibility identical prior decision no new arguments substitute sanctions monetary fines Article 3 Constitution Italy esecuzione della pena detentiva sostitutiva sanzioni pecuniarie individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Art. 13 Cost.
Art. 136 Cost.
art. 3 della Costituzione
epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 148 del 1984
questione con sentenza n. 148 del 1984;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con

ordinanza emessa il 12 dicembre 1986 dalla Corte d'Appello di

Palermo, iscritta al n. 777 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie

speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che la Corte d'Appello di Palermo, con ordinanza emessa

il 12 dicembre 1986, ha sollevato, in riferimento all'art.3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 77

della l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede

l'applicabilità delle sanzioni sostitutive alle pene pecuniarie;

Considerato che questa Corte ha dichiarato inammissibile identica

questione con sentenza n. 148 del 1984;

che il giudice a quo non adduce nuovi argomenti rispetto a

quelli già presi in esame nella citata decisione;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 77 della l. 24 novembre 1981, n. 689,

promossa dalla Corte d'Appello di Palermo, con l'ordinanza in

epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI