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Ordinanza 27/1988 ECLI:IT:COST:1988:27 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional question regarding administrative definition of tax offenses punishable by fine.

Numero d'incarto Ordinanza 27/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible because it concerned financial norms where the legislature retains discretion. The Lucca Tribunal challenged Article 6 of a tax law, arguing it violated Article 3 of the Constitution by lacking an administrative definition for offenses punishable by fines. The Court ruled that accepting this challenge would improperly encroach on legislative choices regarding the timing and manner of defining such offenses.

Regesto Legislator

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Art. 3 Cost.; Art. 26 l. 87/1953: A constitutional question is manifestly inadmissible when it concerns financial norms where the legislature retains discretion over the terms and manner of defining offenses punishable by fines.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional question inadmissibility financial norms definition administrative definition requirement legislative discretion tax Article 3 Constitution Italy sanzioni pecuniarie finanze pubbliche divieto di finanziamento monetario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
Tribunale di Lucca ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,
Art. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87
Art. 9 delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 3 Cost
Tribunale di Lucca ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.l. 18 marzo 1976,

n. 46 (Misure urgenti in materia tributaria), convertito con

modificazioni nella legge 10 maggio 1976 n. 249, promosso con

ordinanza emessa il 25 settembre 1984 dal Tribunale di Lucca,

iscritta al n. 1246 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.85- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 settembre 1984, il

Tribunale di Lucca ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 18

marzo 1976 n. 46 convertito in l. 10 maggio 1976 n. 249, là dove non

è prevista la definizione in via amministrativa per i reati commessi

in violazione della legge stessa puniti con la sanzione della multa;

che avanti a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente

del Consiglio dei ministri;

Considerato che l'eventuale accoglimento della censura,

trattandosi di violazione di norme finanziarie punibili con la multa,

implicherebbe - giusta quanto rilevato nell'atto d'intervento scelte

discrezionali nei termini e modi di definizione di competenza del

legislatore;

che la questione si presenta, pertanto, manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 d.l. 18 marzo 1976 n. 46 (Misure urgenti

in materia tributaria) convertito in l. 10 maggio 1976 n. 249,

sollevata da Tribunale di Lucca, in riferimento all'art. 3 Cost., con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI