Italian Constitutional Court dismisses constitutional question regarding administrative definition of tax offenses punishable by fine.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible because it concerned financial norms where the legislature retains discretion. The Lucca Tribunal challenged Article 6 of a tax law, arguing it violated Article 3 of the Constitution by lacking an administrative definition for offenses punishable by fines. The Court ruled that accepting this challenge would improperly encroach on legislative choices regarding the timing and manner of defining such offenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 Cost.; Art. 26 l. 87/1953: A constitutional question is manifestly inadmissible when it concerns financial norms where the legislature retains discretion over the terms and manner of defining offenses punishable by fines.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale del d.l. 18 marzo 1976,
n. 46 (Misure urgenti in materia tributaria), convertito con
modificazioni nella legge 10 maggio 1976 n. 249, promosso con
ordinanza emessa il 25 settembre 1984 dal Tribunale di Lucca,
iscritta al n. 1246 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.85- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 settembre 1984, il
Tribunale di Lucca ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 18
marzo 1976 n. 46 convertito in l. 10 maggio 1976 n. 249, là dove non
è prevista la definizione in via amministrativa per i reati commessi
in violazione della legge stessa puniti con la sanzione della multa;
che avanti a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente
del Consiglio dei ministri;
Considerato che l'eventuale accoglimento della censura,
trattandosi di violazione di norme finanziarie punibili con la multa,
implicherebbe - giusta quanto rilevato nell'atto d'intervento scelte
discrezionali nei termini e modi di definizione di competenza del
legislatore;
che la questione si presenta, pertanto, manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 d.l. 18 marzo 1976 n. 46 (Misure urgenti
in materia tributaria) convertito in l. 10 maggio 1976 n. 249,
sollevata da Tribunale di Lucca, in riferimento all'art. 3 Cost., con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI