Italian Constitutional Court dismisses constitutional complaint regarding unequal treatment in provisional salary liquidation rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 172 of Law No. 312/1980 manifestly unfounded. The Administrative Court argued that requiring provisional salary liquidation violated Article 3 of the Constitution by creating unequal treatment compared to the non-repetition rule in Article 206 of DPR No. 1092/1973. The Court ruled that the two legal provisions govern distinct factual scenarios and are therefore not comparable, rejecting the claim of disparity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 Cost.; Art. 206 d.P.R. 1092/1973; Art. 172 L. 312/1980: The Constitutional Court holds that provisions governing provisional payments for new salary structures and non-repetition of sums paid under revoked definitive decisions regulate non-homogeneous factual situations, precluding a finding of unequal treatment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 172 della legge
11 luglio 1980, n. 312 ("Nuovo assetto retributivo-funzionale del
personale civile e militare dello Stato"), promosso con ordinanza
emessa il 12 ottobre 1983 dal T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia,
iscritta al n. 21 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 162 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del
Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza 12 ottobre 1983, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 della legge 11
luglio 1980, n. 312, in quanto esso, nel disporre che i nuovi
trattamenti economici da essa previsti vengano liquidati
sollecitamente, in via provvisoria, salvi i successivi conguagli,
darebbe luogo a disparità di trattamento, con conseguente violazione
dell'art. 3 Cost., in relazione al disposto dell'art. 206 del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092 che prevede, in caso di revoca o modifica
di provvedimento di liquidazione di pensioni, assegni o indennità,
la non ripetibilità di somme indebitamente corrisposte, se percette
in buona fede;
Considerato che la norma di cui all'art. 172 della legge n. 312
del 1980 concerne pagamenti effettuati, allo scopo di accelerare la
liquidazione dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria,
mentre la norma di cui all'art. 206 d.P.R. n. 1092 del 1973 concerne
pagamenti effettuati in base a provvedimenti definitivi poi revocati
o modificati;
che le fattispecie normative poste a confronto non sono omogenee
e, pertanto, non può configurarsi rispetto ad esse disparità di
trattamento;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312
("Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e
militare dello Stato"), sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale del
Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI