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Ordinanza 248/1988 ECLI:IT:COST:1988:248 Generato dall'IA

Constitutional Court dismisses regional conflict of attribution regarding a partially annulled ministerial order on toxic waste disposal.

Numero d'incarto Ordinanza 248/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court declared the conflict of attribution raised by the Emilia-Romagna Region inadmissible. The region challenged specific articles of a ministerial order on toxic waste disposal, arguing they fell under regional competence. The Court ruled that while previous rulings had annulled certain parts of the order, the remaining provisions do not belong to the regions' powers.

Regesto Legislator

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Art. 41, l. 11 marzo 1953, n. 87; Art. 27, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: A conflict of attribution is inadmissible if the contested administrative act has already been partially annulled by the Court, and the remaining provisions clearly fall outside the legislative competence of the regions.

Parole chiave

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conflict of attribution regional competence ministerial order toxic waste disposal inadmissible conflict partial annulment Constitutional Court ente regionale

Disposizioni normative citate

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Art. 41, l. 11 marzo 1953, n. 87
Art. 27, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sent. n. 201 del 1987
Considerato che con sent. n. 201 del 1987 questa Corte ha
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Emilia Romagna

notificato il 7 giugno 1986, depositato in Cancelleria il 13 giugno

1986, ed iscritto al n. 28 del Registro 1986, per conflitto di

attribuzione derivante dall'ordinanza del Ministro per il

coordinamento della Protezione civile n. 718/FPC/ZA dell'8 aprile

1986 (G.U. - serie generale - n. 83 del 10 aprile 1986), concernente

"Misure straordinarie ed urgenti relative allo smaltimento dei

rifiuti tossici e nocivi".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Emilia Romagna ha promosso conflitto di

attribuzione per l'annullamento degli artt. 1, 2, commi primo e

secondo, e 4, dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento per la

Protezione civile n. 718/FPC/ZA, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n. 83 del 10 aprile 1986;

Considerato che con sent. n. 201 del 1987 questa Corte ha

dichiarato che non spettano allo Stato le attività previste dagli

artt. 2 e 3 dell'ordinanza n. 718, che sono stati pertanto annullati,

mentre spettano allo Stato le attività previste dagli artt. 1 e 4

della suddetta ordinanza;

Visti gli artt. 41 e 26, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 27, comma

quarto, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato

contro l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione

civile n. 718/FPC/ZA, nella parte già annullata con sent. n. 201 del

1987 della Corte costituzionale;

Dichiara la manifesta non spettanza alle regioni dei poteri

previsti dagli artt. 1 e 4 dell'ordinanza suddetta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI