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Ordinanza 138/1988 ECLI:IT:COST:1988:138 Generato dall'IA

Constitutional Court dismisses question as inadmissible due to prior identical ruling in 1986.

Numero d'incarto Ordinanza 138/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Constitutional Court declared the constitutional question regarding teacher recruitment laws inadmissible. The T.A.R. for Sicily challenged specific articles of Law 270/1982, arguing they violated constitutional principles regarding public employment stability. The Court rejected the challenge because the same norms had already been found unconstitutional in a prior 1986 decision, rendering this new inquiry unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 26, comma 2, Law n. 87/1953; Art. 9, comma 2, Integrative Norms: A constitutional question is inadmissible if the challenged norms have already been declared unconstitutional in a previous judgment covering identical aspects.

Parole chiave

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constitutional question inadmissibility prior identical ruling repetition of constitutional challenge Law 270/1982 teacher recruitment Corte Costituzionale procedure sussidio per la frequentazione di corsi sussidio per l'istruzione scolastica speciale beneficiario di prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26, comma 2, Law n. 87/1953
Visti gli art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
Art. 9, comma 2, Integrative Norms for Constitutional Court proceedings
del 1982, nonché dell'art. 9 della legge n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 249/1986
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 35, 37 e 57

della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del

reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare,

secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di

misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione

del personale precario esistente"), promosso con ordinanza emessa

l'11 luglio 1985 dal T.A.R. per la Sicilia, iscritta al n. 315 del

registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 35,1ª serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione di Cundari Maria nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il T.A.R. per la Sicilia con ordinanza in data 11

luglio 1985 ha sollevato questione di legittimità costituzionale

degli artt. 35, 37 e 57 della legge n. 270 del 20 maggio 1982

("Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente

della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica,

ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare

la formazione di precariato e sistemazione del personale precario

esistente"), in riferimento agli artt, 3 e 97 Cost.;

che, tale questione concerne gli artt. 35, 37 e 57 della legge

20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui essi escludono dai

benefici disposti per gli insegnanti in servizio con titolo di

incarico nell'anno scolastico 1980-1981 i supplenti annuali nominati

dai provveditori agli studi per l'anno 1981-1982 e non consentono ai

supplenti in servizio nella scuola ordinaria di usufruire del

trattamento disposto a favore dei supplenti nei corsi CRACIS ex art.

46, secondo comma, della stessa legge n. 270 del 1982;

che ha spiegato intervento nel presente giudizio la Presidenza

del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale

dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che, si è costituita in giudizio la parte privata chiedendo che

la questione sollevata sotto i profili indicati, venga ritenuta

fondata;

che, in particolare, nella seconda memoria depositata il 20

novembre 1987, il difensore della parte privata ha chiesto che venga

dichiarata, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953,

l'illegittimità costituzionale derivata, come conseguenza della

decisione, degli artt. 22, 23, 25, 30, 34, 48 e 49 della legge n. 270

del 1982, nonché dell'art. 9 della legge n. 604 del 1982, ed ha

chiesto di essere sentito in Camera di consiglio;

Considerato che la questione, sotto i profili prospettati nella

ordinanza di rimessione, è stata già ritenuta fondata con la

sentenza n. 249 del 1986, che ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale delle norme oggetto del presente giudizio, sotto i

medesimi aspetti denunciati con l'ordinanza di rimessione;

che, pertanto, la questione oggetto dell'ordinanza di rimessione

è divenuta inammissibile in virtù della già intervenuta

dichiarazione di illegittimità costituzionale relativa alle medesime

norme denunciate;

che non è possibile disporre l'audizione del difensore della

parte privata in Camera di consiglio, in quanto l'ipotesi non è

prevista dagli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale;

che la Corte, non ricorrendone i presupposti, non ritiene, come

auspicato dalla parte privata nella memoria difensiva, di esercitare

il potere discrezionale previsto dall'art. 27 della legge n. 87 del

1953, estendendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale ad

altre norme;

Visti gli art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 35, 37 e 57 della legge n.

270 del 20 maggio 1982 ('Revisione della disciplina del reclutamento

del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed

artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee

ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale

precario esistente'), in riferimento agli artt, 3 e 97 Cost.,

sollevata dal T.A.R. per la Sicilia con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI