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Ordinanza 1122/1988 ECLI:IT:COST:1988:1122 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to Article 649 of Criminal Code regarding cohabitation exemption.

Numero d'incarto Ordinanza 1122/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible regarding Article 649 of the Criminal Code. The Pretore of Bologna argued that excluding cohabiting partners from the non-punibility exemption violated Articles 3 and 31 of the Constitution. The Court rejected this, citing its 1988 precedent that the daily affection of cohabitation is inherently revocable and lacks the stability required for such legal protection. Consequently, the court upheld the legislative choice to limit the exemption to formal family ties.

Regesto Legislator

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Art. 3, Art. 31 Cost.; The exclusion of cohabiting partners from criminal non-punibility is constitutional because the daily affection of cohabitation is inherently revocable and lacks the stability required for legal protection.

Parole chiave

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constitutional question inadmissibility cohabitation more uxorio criminal non-punibility exemption family de facto protection daily affection revocability reati contro la famiglia protezione dell'unione coniugale rigore per motivi familiari

Disposizioni normative citate

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Art. 3 Cost.
famiglia di fatto trarrebbe il suo presupposto dall'art. 31 della
Art. 31 Cost.
famiglia di fatto trarrebbe il suo presupposto dall'art. 31 della
Art. 26 comma 2 legge 87/1953
Art. 9 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 31 della Costituzione
famiglia di fatto trarrebbe il suo presupposto dall'art. 31 della
art. 572 c.p
art. 572 c.p.) la rilevanza

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 237 del 13 novembre 1986
Sentenza n. 423 del 24 marzo 1988
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 649 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1988 dal

Pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Mangherini

Gilberto, iscritta al n. 322 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima Serie

speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di procedimento penale a carico di soggetto

imputato del delitto previsto e punito dagli artt. 624 - 61, n. 11,

del codice penale, per aver sottratto assegno bancario alla propria

convivente, il Pretore di Bologna, con ordinanza emessa il 23

febbraio 1988, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 31 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 649

del codice penale;

che il giudice a quo dubita della legittimità della norma

citata laddove esclude dai soggetti che possono beneficiare della non

punibilità il convivente more uxorio, in quanto la tutela della

famiglia di fatto trarrebbe il suo presupposto dall'art. 31 della

Costituzione, e per altre ipotesi (cfr. art. 572 c.p.) la rilevanza

di legame familiare di fatto è stata variamente considerata dalla

giurisprudenza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la

declaratoria d'infondatezza, richiamando in particolare la sentenza

di questa Corte n. 237 del 13 novembre 1986;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 423 del 24 marzo

1988, ha già dichiarato la non fondatezza di analoga questione,

osservando, in particolare, come la convivenza more uxorio sia per

sua natura fondata sulla affectio quotidiana - liberamente ed in ogni

istante revocabile - di ciascuna delle parti;

che il richiamo, operato dal giudice a quo, all'art. 31 della

Costituzione, non concreta un argomento nuovo rispetto a quelli a suo

tempo esaminati onde vale, a riguardo, il medesimo ordine di

considerazioni circa l'intrinseca aleatorietà di tale rapporto e la

conseguente razionalità del collegamento operato dall'art. 649,

primo comma, del codice penale tra l'esclusione della punibilità e i

dati incontrovertibili ed agevolmente riscontrabili, quali i vincoli

di parentela, affinità, adozione ed, appunto, coniugio;

che del pari non appropriato è il riferimento all'art. 572 del

codice penale, posto che l'estensione del concetto di famiglia

operata dalla giurisprudenza da un lato e dall'altro l'esclusione

della necessità della coabitazione si collegano necessariamente

all'esigenza di tutelare un soggetto passivo in posizione di

intrinseca, peculiare debolezza a fronte dell'ampia accezione

dell'elemento materiale proprio di una fattispecie criminosa la

quale, anche per la particolarità della sua struttura (reato

abituale e condotta plurima), non può sicuramente proporsi quale

tertium comparationis;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 649 del codice penale, sollevata, in

relazione agli artt. 3 e 31 della Costituzione, dal Pretore di

Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI