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Ordinanza 112/1988 ECLI:IT:COST:1988:112 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to teacher pay law regarding student interns. Disparity found justified by different duties. No violation of equality or work rights.

Numero d'incarto Ordinanza 112/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional complaint regarding teacher remuneration inadmissible and unfounded. The Council of State argued that excluding certain teachers from an additional allowance created unjustified inequality, while the State Attorney General contested the admissibility of the review. The Court ruled that the distinction was justified because the tasks of supervising student interns differ objectively from those of teaching theory, thus not violating equality or labor rights.

Regesto Legislator

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Art. 3 Cost.; Art. 36 Cost.: The distinction in additional compensation between teachers supervising student interns and those teaching theory is justified by the objectively different nature of their duties and does not violate the principles of equality or fair remuneration.

Parole chiave

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constitutional_complaint teacher_compensation student_interns equality_before_law labor_rights administrative_review legislative_discretion indennità scolastica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
contrasto con l'art. 3 Cost.;
Art. 36 Cost.
contrasto con l'art. 36 Cost., tenuto appunto conto che, per i
Art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale
art. 3 Cost
contrasto con l'art. 3 Cost.;
art. 36 Cost
contrasto con l'art. 36 Cost., tenuto appunto conto che, per i
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 6

dicembre 1971, n. 1074, ("Norme per il conseguimento

dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per

l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante")

come sostituito dall'art. 7 della legge 14 agosto 1974, n. 358

("Nuove norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento

nelle scuole secondarie ed artistiche"), promosso con ordinanza

emessa il 24 aprile 1981 dal Consiglio di Stato - Sezione VI

giurisdizionale, iscritta al n. 463 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 331 dell'anno

1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,

dubita, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., della legittimità

costituzionale dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, come

sostituito dall'art. 7 della legge 14 agosto 1974, n. 358, nella

parte in cui tale disposizione - nello stabilire un compenso

aggiuntivo per i docenti incaricati di impartire lezioni teoriche ai

partecipanti ai corsi di abilitazione previsti da detta legge del

1971, n. 1074 - non contempla anche i docenti degli istituti di

istruzione secondaria, prescelti per lo svolgimento del tirocinio da

parte degli abilitandi;

che, ad avviso del giudice a quo, ciò creerebbe una

ingiustificata disparità a danno di questi ultimi docenti esclusi

dal compenso aggiuntivo, ancorché sottoposti ad un aggravio di

lavoro;

che l'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità

della questione, assumendo che il giudice a quo non avrebbe

preventivamente risolto i profili attinenti alla ammissibilità del

ricorso di primo grado e in subordine ha dedotto l'infondatezza della

questione;

Considerato che l'eccezione di inammissibilità dedotta

dall'Avvocatura dello Stato è infondata, essendo sufficiente la

motivazione contenuta nell'ordinanza di rimessione circa la rilevanza

della questione e non spettando a questa Corte l'indagine relativa ai

profili di rito attinenti al giudizio a quo;

che, relativamente al merito della sollevata questione, non

appare arbitrario che la norma denunciata abbia previsto un compenso

solo per coloro cui siano stati affidati precisi compiti (svolgimento

di lezioni teoriche, direzione di gruppi di studio, etc.) e non anche

per gli insegnanti delle classi presso le quali doveva svolgersi il

tirocinio degli abilitandi, trattandosi di compiti obiettivamente

diversi, il che giustifica il diverso apprezzamento che ne ha fatto

il legislatore, dal punto di vista retributivo, ed esclude l'asserito

contrasto con l'art. 3 Cost.;

che non può ravvisarsi neppure, nella norma denunciata, un

contrasto con l'art. 36 Cost., tenuto appunto conto che, per i

docenti delle classi prescelte per il tirocinio, il fatto della

presenza dei tirocinanti non sembra ictu oculi incidere in misura

apprezzabile - dal punto di vista quantitativo e qualitativo - sui

compiti di istituto;

Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074,

("Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle

scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale

insegnante e non insegnante"), come sostituito dall'art. 7 della

legge 14 agosto 1974, n. 358, ("Nuove norme per il conseguimento

dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie ed

artistiche"), sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento agli

artt. 3 e 36 Cost., con ordinanza del 24 aprile 1981.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI