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Ordinanza 95/1987 ECLI:IT:COST:1987:95 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge to civil procedure rules regarding collegial court composition.

Numero d'incarto Ordinanza 95/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional complaints regarding civil procedure and civil status laws inadmissible. The Florence court judge challenged the requirement for a three-judge panel, arguing it violated administrative efficiency, but the Court ruled that judges cannot initiate constitutional questions to reform procedures. Furthermore, the Court rejected the claim that the judge must be notified of the hearing date, stating Article 24 of the Constitution protects only private rights, not judicial interests.

Regesto Legislator

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Art. 97 Cost.; Art. 24 Cost.: The Constitutional Court holds that judges cannot raise constitutional questions to reform procedural rules or claim rights under Article 24, as such issues belong to the Parliament and Article 24 protects only private legal interests.

Parole chiave

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constitutional inadmissibility voluntary jurisdiction reform collegial court composition judicial initiative limitation administrative efficiency principle motivazione inadeguata delle censure costituzionali costituzione e composizione ordinanza di necessità incostituzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 97 Cost.
12, in riferimento all'art. 97 Cost.,
Art. 24 Cost.
manifestamente infondata in quanto riferita all'art. 24 Cost., norma
Art. 737 c.p.c.
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 737 del codice
Art. 168, comma 3, r.d. 9 luglio 1939, n. 1238
di procedura civile; dell'art. 168, terzo comma, del r.d.
Art. 48 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
1238 "Ordinamento dello stato civile" e dell'art. 48 r.d.
artt. 737 c.p
Camera di Consiglio ex artt. 737 c.p.c.
art. 97 della Costituzione
giudicante") in riferimento all'art. 97 della Costituzione, in quanto
art. 24 Cost
manifestamente infondata in quanto riferita all'art. 24 Cost., norma
art. 97 Cost
12, in riferimento all'art. 97 Cost.,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 737 del codice

di procedura civile; dell'art. 168, terzo comma, del r.d. 9 luglio

1939 n. 1238 "Ordinamento dello stato civile" e dell'art. 48 r.d. 30

gennaio 1941 n. 12 "Testo coordinato delle riforme attuate in

conformità con la Costituzione" promosso con ordinanza emessa il 30

aprile 1986 dal Tribunale di Firenze nella procedura di volontaria

giurisdizione promossa dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di

Firenze iscritta al n. 550 del registro ordinanze 1986 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale,

dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il giudice relatore del Tribunale di Firenze, dovendo

riferire in un affare di volontaria giurisdizione, da pronunciarsi in

Camera di Consiglio ex artt. 737 c.p.c. e 168, comma terzo r.d. 9

luglio 1939, n. 1238, ha impugnato le norme suddette, nonché l'art.

48 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (sulla "costituzione del collegio

giudicante") in riferimento all'art. 97 della Costituzione, in quanto

la normativa in questione, imponendo che anche questioni di estrema

semplicità, quale quella in esame, vengano decise da un collegio di

tre magistrati colliderebbe con il principio del buon andamento della

pubblica amministrazione, per un verso distogliendo tre giudici da

più necessarie attività e per altro verso appesantendo la procedura

concernente procedimenti di per sé estremamente semplici;

che lo stesso giudice ha sollecitato la Corte a sollevare ex

officio questione di costituzionalità delle norme che non prevedono

che al giudice a quo sia dato avviso della fissazione dell'udienza di

fronte ad essa, affinché questi possa proporre argomentazioni a

sostegno della tesi di cui all'ordinanza di rimessione;

che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari inammissibili

o non fondate le impugnative predette;

Considerato che il giudice a quo non è chiamato ad applicare

l'art. 48 dell'"ordinamento giudiziario", ma soltanto a riferire

della questione al collegio, qualunque ne sia la composizione; che,

in ogni modo, anche relativamente alle altre norme impugnate, il

giudice stesso non propone vere e proprie censure di legittimità

costituzionale, limitandosi ad evidenziare gli inconvenienti

scaturenti dall'attuale sistema, di guisa che lo scopo dell'ordinanza

in esame è chiaramente ravvisabile nel realizzare una riforma delle

procedure di giurisdizione volontaria: sicché il solo possibile

destinatario di richieste siffatte è rappresentato - se mai - dal

Parlamento e non da questa Corte;

che la questione relativa alla mancata previsione della

comunicazione della data d'udienza al giudice a quo appare

manifestamente infondata in quanto riferita all'art. 24 Cost., norma

questa esclusivamente volta a tutelare i diritti e gli interessi

legittimi, posizioni soggettive che in nessun caso possono essere

considerate proprie del giudice nell'esercizio delle funzioni di sua

spettanza, sicché la stessa non può essere sollevata ex officio;

Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953, n. 87, e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 737 del codice di procedura

civile, 168, comma terzo, del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 e 48 del

r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento all'art. 97 Cost.,

sollevata dal giudice relatore del Tribunale di Firenze, con

l'ordinanza di cui in epigrafe;

b) respinge la richiesta del giudice relatore del Tribunale di

Firenze volta a che la Corte sollevi di fronte a sé questione di

legittimità costituzionale della normativa che non prevede che al

giudice a quo sia dato avviso della data di discussione delle

questioni sollevate dallo stesso, siccome manifestamente infondata.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositato in cancelleria il 31 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE