Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 69/1987 ECLI:IT:COST:1987:69 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court corrects material omissions in a prior judgment regarding loan agency references.

Numero d'incarto Ordinanza 69/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court issued an order to correct material omissions in its previous judgment number 191 of July 14, 1986. The Court identified specific errors where agency names and case numbers were incorrectly cited in the reasoning and operative parts of the decision. Consequently, the Court mandated the insertion of missing text and the correction of numerical references to ensure the judgment accurately reflects the legal reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 21 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: The Constitutional Court may correct material omissions in its own judgments to ensure the accurate expression of the legal reasoning and the operative provisions.

Parole chiave

Generato dall'IA
material omissions judgment correction Constitutional Court legal reasoning operative provisions

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 21 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio per la correzione di omissioni materiali contenute nella

sentenza n. 191 del 14 luglio 1986;

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1987 il Giudice

relatore Antonio La Pergola;

Ravvisata la necessità di correggere le omissioni materiali

contenute nella parte "Considerato in diritto" e nel dispositivo

della sentenza n. 191 del 14 luglio 1986;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che nella sentenza n. 191 del 1986 siano corrette le seguenti

omissioni materiali nel modo seguente:

1) nella parte "Considerato in diritto" a pag. 10, riga 22, e a

pag. 13, riga 6; nel dispositivo a pag. 17, riga 6, dopo la parola

"agenzie" aggiungere le parole "pubbliche di prestiti sopra pegni e";

2) nella parte "Considerato in diritto" a pag. 13, righe 8 e 9,

deve intendersi "nn. 63 e 64" in luogo di "n. 64";

3) nel dispositivo a pag. 17, righe 3 e 4, deve intendersi "ai

numeri 67 e 68" in luogo di "al numero 67".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, il 25 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: LA PERGOLA

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE