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Ordinanza 631/1987 ECLI:IT:COST:1987:631 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to hospital pharmacist retirement age rules as lacking peak qualification. The court rejects the argument that mandatory retirement at 70 violates equal treatment. This decision relies on prior precedent establishing the constitutionality of these specific provisions. The ruling confirms that the statutory framework remains valid without further constitutional review.

Numero d'incarto Ordinanza 631/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding hospital pharmacist retirement rules manifestly unfounded. The Administrative Tribunal challenged Articles 1 and 6 of Law 336/1964 and related provisions, arguing they lacked peak qualification by mandating retirement at age 70. The Court ruled that since an identical issue was already resolved as unfounded in a 1986 decision, no new constitutional illegitimacy profiles exist in the current ordinance.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3 Cost.; The Constitutional Court holds that a prior judgment declaring identical provisions constitutional precludes re-examination of the same legal issue without new distinct grounds of illegitimacy.

Parole chiave

Generato dall'IA
Constitutional Question Peak Qualification Administrative Tribunal Prior Precedent Healthcare Personnel Retirement Age Manifestly Unfounded necessità di cure mediche

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità
Law 10 maggio 1964, n. 336
Law 12 febbraio 1968, n. 132
D.L. 2 luglio 1982, n. 402
132 e 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla
Law of conversion 3 settembre 1982, n. 627
art. 3 Cost
relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza 9 giugno 1986 n. 134
questa Corte con sentenza 9 giugno 1986 n. 134 e che nella ordinanza
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della

legge 10 maggio 1964, n. 336 (Norme sullo stato giuridico del

personale sanitario degli ospedali), 66 della legge 12 febbraio 1968,

n. 132 e 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla

legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627, promosso con ordinanza

emessa il 4 dicembre 1985 dal T.A.R. del Piemonte, iscritta al n. 194

del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale per il

Piemonte, con ordinanza emessa il 4 dicembre 1985, ha sollevato, in

relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964 n. 336

(Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali),

66 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 e 5 del d.l. 2 luglio 1982 n.

402, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982

n. 627, nella parte in cui non prevedono il collocamento a riposo al

compimento del settantesimo anno di età dei farmacisti ospedalieri

di ruolo, all'entrata in vigore della legge n. 336 del 1964, fossero

privi di qualifica apicale;

che identica questione è già stata dichiarata non fondata da

questa Corte con sentenza 9 giugno 1986 n. 134 e che nella ordinanza

in epigrafe non si rinvengono nuovi e diversi profili di

illegittimità costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964 n. 336;

66 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 e 5 del d.l. 2 luglio 1982 n.

402, nel testo modificato dalla legge di conv. 3 settembre 1982 n.

627, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale

Amministrativo Regionale per il Piemonte, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI