Italian Constitutional Court dismisses challenge to hospital pharmacist retirement age rules as lacking peak qualification. The court rejects the argument that mandatory retirement at 70 violates equal treatment. This decision relies on prior precedent establishing the constitutionality of these specific provisions. The ruling confirms that the statutory framework remains valid without further constitutional review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding hospital pharmacist retirement rules manifestly unfounded. The Administrative Tribunal challenged Articles 1 and 6 of Law 336/1964 and related provisions, arguing they lacked peak qualification by mandating retirement at age 70. The Court ruled that since an identical issue was already resolved as unfounded in a 1986 decision, no new constitutional illegitimacy profiles exist in the current ordinance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 Cost.; The Constitutional Court holds that a prior judgment declaring identical provisions constitutional precludes re-examination of the same legal issue without new distinct grounds of illegitimacy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della
legge 10 maggio 1964, n. 336 (Norme sullo stato giuridico del
personale sanitario degli ospedali), 66 della legge 12 febbraio 1968,
n. 132 e 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla
legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627, promosso con ordinanza
emessa il 4 dicembre 1985 dal T.A.R. del Piemonte, iscritta al n. 194
del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte, con ordinanza emessa il 4 dicembre 1985, ha sollevato, in
relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964 n. 336
(Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali),
66 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 e 5 del d.l. 2 luglio 1982 n.
402, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982
n. 627, nella parte in cui non prevedono il collocamento a riposo al
compimento del settantesimo anno di età dei farmacisti ospedalieri
di ruolo, all'entrata in vigore della legge n. 336 del 1964, fossero
privi di qualifica apicale;
che identica questione è già stata dichiarata non fondata da
questa Corte con sentenza 9 giugno 1986 n. 134 e che nella ordinanza
in epigrafe non si rinvengono nuovi e diversi profili di
illegittimità costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964 n. 336;
66 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 e 5 del d.l. 2 luglio 1982 n.
402, nel testo modificato dalla legge di conv. 3 settembre 1982 n.
627, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI