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Ordinanza 610/1987 ECLI:IT:COST:1987:610 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge to regional law designating provincial president for expropriation acts.

Numero d'incarto Ordinanza 610/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 8 of the Emilia-Romagna regional law manifestly unfounded. The Administrative Tribunal argued that designating the provincial president for expropriation acts violated Article 128 of the Constitution, but the Court found no new grounds to deviate from its 1983 and 1984 precedents. Consequently, the Court upheld the validity of the regional provision, confirming that the specific administrative appointment does not infringe upon the constitutional separation of powers.

Regesto Legislator

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Art. 128 Cost.; The designation of a provincial president to issue expropriation acts does not violate the constitutional separation of powers when no new legal grounds exist to overturn established precedent.

Parole chiave

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Constitutional Question Regional Law Expropriation Acts Separation of Powers Manifest Unfoundedness Administrative Authority Constitutional Review diritto di espropriare

Disposizioni normative citate

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Art. 128 Cost.
violerebbe l'art. 128 Cost.;
l. 11 marzo 1953, n. 87
26, comma II, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma
Art. 9, comma II, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 128 Cost
violerebbe l'art. 128 Cost.;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 319 del 1983
fondata da questa Corte con la sentenza n. 319 del 1983 e
Ordinanza n. 43 del 1984
Ordinanza n. 157 del 1984
Ordinanza n. 161 del 1984
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge

della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18 ("Riordinamento

delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia

urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata,

nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse

regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22

ottobre 1971 n. 865 ed al decreto del Presidente della Repubblica 15

gennaio 1972 n. 8 - Deleghe in materia di espropriazione per pubblica

utilità"), promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1985 dal

T.A.R. per l'Emilia-Romagna - Sede di Bologna, iscritta al n. 867 del

registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 23/1° serie speciale dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il T.A.R. per l'Emilia-Romagna, con ordinanza 7

febbraio 1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8 della l. reg. Emilia-Romagna 27 marzo 1975, n. 18 sotto

il profilo che esso, designando l'organo della Provincia - il

Presidente - competente ad emanare provvedimenti espropriativi,

violerebbe l'art. 128 Cost.;

Considerato che questione analoga è stata già ritenuta non

fondata da questa Corte con la sentenza n. 319 del 1983 e

manifestamente infondata con ordinanze 43, 157 e 161 del 1984;

che non sono prospettati profili nuovi che inducano a

discostarsi da tali decisioni;

Visti gli artt. 26, comma II, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma

II, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8 della l. reg. Emilia-Romagna 27 marzo

1975, n. 18 (Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove

procedure in materia urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata

e convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici

di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi

della legge 22 ottobre 1971 n. 865 ed al decreto del Presidente della

Repubblica 15 gennaio 1972 n. 8 - Deleghe in materia di

espropriazione per pubblica utilità) sollevata con l'ordinanza

indicata in epigrafe in riferimento all'art. 128 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI