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Ordinanza 608/1987 ECLI:IT:COST:1987:608 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to public housing law regarding unequal treatment in revocation appeals.

Numero d'incarto Ordinanza 608/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional complaint regarding Article 17 of the Public Housing Decree manifestly unfounded. The Tribunal of Grosseto argued that denying tenants the right to appeal revocation decisions violated Article 3 of the Constitution by creating unequal treatment compared to cases of automatic forfeiture. The Court rejected this claim, noting that an identical issue had already been ruled non-founded in a 1979 decision without new arguments presented.

Regesto Legislator

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Art. 3 Cost.; Art. 17 d.P.R. 1035/1972: The Court holds that the distinction between revocation and forfeiture procedures does not violate the principle of equality before the law.

Parole chiave

Generato dall'IA
public housing law constitutional complaint equality before law administrative revocation Italian Constitutional Court giustizia di prossimità uguaglianza di trattamento accesso effettivo alla giustizia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
profilo della violazione dell'art. 3 Cost., per la differenza di
Art. 17 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035
dell'art. 17 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 - nella parte in cui
Art. 11, terzo comma, d.P.R. 1035/1972
dall'assegnazione ai sensi dell'art. 11, terzo comma, dello stesso
Artt. 26 l. 11 marzo 1987, n. 87 e 9
art. 3 Cost
profilo della violazione dell'art. 3 Cost., per la differenza di

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza 1° agosto 1979, n. 100
con sentenza 1° agosto 1979, n. 100;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R.

30 dicembre 1972, n. 1035 ("Norme per l'assegnazione e la revoca

nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"), promosso con

ordinanza emessa il 17 marzo 1977 dal Tribunale di Grosseto, iscritta

al n. 1198 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 59- bis dell'anno 1985;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di

Grosseto ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 17 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 - nella parte in cui

non prevede anche per l'ipotesi di revoca dell'assegnazione da parte

del Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari, la facoltà

dell'assegnatario di ricorrere al giudice ordinario - sotto il

profilo della violazione dell'art. 3 Cost., per la differenza di

trattamento così prevista rispetto all'analoga ipotesi di decadenza

dall'assegnazione ai sensi dell'art. 11, terzo comma, dello stesso

d.P.R.;

Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata

con sentenza 1° agosto 1979, n. 100;

che non sono state prospettate ragioni che possano indurre ad

una diversa decisione;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo, n. 87 e 9 delle Norme integrative

per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035

("Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione

e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica"), sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe

in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI