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Ordinanza 591/1987 ECLI:IT:COST:1987:591 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional question on urban rental law for small towns due to lack of clear legal solution.

Numero d'incarto Ordinanza 591/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible regarding Article 26 of the 1978 Urban Rental Law. The Pretore of Codigoro challenged the law's exclusion of small towns from specific rental provisions, arguing it violated Article 3 of the Constitution. The Court rejected the challenge because the lower court merely requested a discretionary adjustment of coefficients, creating multiple possible solutions rather than a clear legal error.

Regesto Legislator

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Art. 26, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392; Art. 3 della Costituzione: A constitutional question is inadmissible when the lower court's request for a discretionary solution creates multiple possible outcomes rather than a specific legal error.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional question inadmissibility discretionary judicial solution urban rental law Italy Article 3 Constitution multiple possible solutions equo canone legge sugli alloggi determinazione del canone locazione

Disposizioni normative citate

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Art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo
Art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 3 della Costituzione
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore

Giurisprudenza citata

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sent. 22 aprile 1986, n. 109
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo

comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle

locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 27

marzo 1980 dal Pretore di Codigoro, iscritta al n. 644 del registro

ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 304 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di determinazione del

canone, il Pretore di Codigoro ha sollevato, in relazione all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 26, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392,

nella parte in cui esclude l'applicabilità degli artt. da 12 a 25

della stessa legge agli immobili siti nei Comuni con popolazione

inferiore ai 5.000 abitanti;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza

della questione osservando come il giudice a quo si sia limitato ad

auspicare l'introduzione di un "equo" sistema di coefficienti per i

Comuni esclusi dall'impugnato art. 26;

Considerato che il giudice a quo sollecita una decisione additiva,

di natura essenzialmente discrezionale, prospettandosi per la

questione sollevata una pluralità di soluzioni, derivanti da varie,

possibili valutazioni;

che, pertanto, come la Corte ha più volte affermato (sent. 22

aprile 1986, n. 109), il giudizio costituzionale non può essere

ammesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale, dell'art. 26, secondo comma, della legge 27 luglio

1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"),

sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore

di Codigoro con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI