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Ordinanza 572/1987 ECLI:IT:COST:1987:572 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to civil procedure article regarding late notice remedies.

Numero d'incarto Ordinanza 572/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 668 of the Civil Procedure Code manifestly unfounded. The Pretore of Florence argued that tenants unaware of a notice due to force majeure face worse treatment than those who timely appear to cure arrears. The Court ruled that once late opposition is accepted and the validation order lapses, the tenant can immediately invoke the right to cure arrears, rendering the alleged discrimination baseless.

Regesto Legislator

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Art. 3, Art. 24 della Costituzione; The distinction between tenants who cure arrears timely and those who do so after a lapse in validation does not violate equality or access to court guarantees.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional question civil procedure code late notice opposition cure of arrears equality before law force majeure tenancy disputes notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 della Costituzione
Art. 24 della Costituzione
Art. 668 del codice di procedura civile
24 della Costituzione, dell'art. 668 del codice di procedura civile;
Art. 26 comma 2 della legge 11 marzo 1953 n. 87
Art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 89 del 1972
Corte con la sentenza n. 89 del 1972, di chi, per gli ultimi due
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 668 del codice

di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 26 gennaio 1984

e il 13 giugno 1986 dal Pretore di Firenze, iscritte rispettivamente

al n. 878 del registro ordinanze 1984 e al n. 623 del registro

ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 7 bis dell'anno 1985 e n. 52, prima serie speciale, dell'anno

1986.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri

udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che con due ordinanze, rispettivamente emesse il 26

gennaio 1984 ed il 13 giugno 1986, il Pretore di Firenze ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e

24 della Costituzione, dell'art. 668 del codice di procedura civile;

che il giudice a quo osserva che al conduttore che non abbia avuto

conoscenza della notifica dell'intimazione per caso fortuito o forza

maggiore, è riservato un trattamento deteriore rispetto a colui che,

tempestivamente presentatosi all'udienza, ha facoltà di chiedere di

poter sanare la morosità. Il primo, intimato, infatti, a parere del

giudice rimettente, non può avvalersi in sede di opposizione tardiva

dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle

locazioni di immobili urbani");

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione

venga dichiarata infondata.

Considerato che le due ordinanze sollevano la medesima questione e

che i relativi giudizi possono essere riuniti;

che l'opposizione dopo la convalida di cui all'art. 668 del codice

di procedura civile è rimedio dato a tutela di chi per irregolarità

della notifica, caso fortuito o forza maggiore non abbia avuto

conoscenza dell'intimazione, ovvero, secondo quanto sancito dalla

Corte con la sentenza n. 89 del 1972, di chi, per gli ultimi due

motivi, non sia potuto comparire all'udienza di convalida pur avendo

avuto conoscenza dell'intimazione stessa;

che, una volta accertati i presupposti di ammissibilità

dell'opposizione tardiva e venuta meno l'ordinanza di convalida si

dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione si ché il

conduttore ben può in limine litis avvalersi della facoltà di

sanare la morosità;

che, pertanto, la proposta questione è manifestamente priva di

fondamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 668 del codice di procedura

civile, sollevata dal Pretore di Firenze con le ordinanze di cui in

epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI