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Ordinanza 551/1987 ECLI:IT:COST:1987:551 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to law granting magistrates jurisdiction over aggravated theft.

Numero d'incarto Ordinanza 551/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 1 of Law No. 400 manifestly unfounded. The Pretore challenged the law's attribution of jurisdiction over aggravated theft to his court, arguing it violated equality and defense rights. The Court ruled that this issue had already been comprehensively resolved in a prior 1986 decision, rendering the current challenge unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 1 l. 31 luglio 1984 n. 400; Artt. 3 e 24 Cost.: The Constitutional Court declares a constitutional question manifestly unfounded when the same legal issue has already been definitively resolved in a previous judgment.

Parole chiave

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constitutional question admissibility res judicata constitutional review jurisdiction aggravated theft equality before law right of defense criminal procedure gravi addebiti penali altri capi d'accusa diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 1 l. 31 luglio 1984 n. 400
costituzionale dell'art. 1 della l.
Art. 3 Cost.
riferimento al parametro di cui all'art. 3 Cost., è stata da questa
Art. 24 Cost.
e risolve anche il profilo concernente l'art. 24 Cost. sotto i suoi
art. 3 Cost
riferimento al parametro di cui all'art. 3 Cost., è stata da questa
art. 24 Cost
e risolve anche il profilo concernente l'art. 24 Cost.

Giurisprudenza citata

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sent. 10 dicembre 1986 n. 268
Corte già risolta con sent. 10 dicembre 1986 n. 268;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.1 della legge 31

luglio 1984, n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale e

sull'appello contro le sentenze del Pretore), promosso con ordinanza

emessa il 30 novembre 1985 dal Pretore di Gravina in Puglia nel

procedimento penale a carico di Mangione Vincenzo ed altri, iscritta

al n. 28 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale dell'anno

1986;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nalla camera di consiglio dell'11 noevembre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto in fatto che il Pretore di Gravina, con ordinanza 30

novembre 1985, sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art.1 l. 31 luglio 1984, n. 400, con riferimento agli artt. 3 e

24 Cost., per avere la detta norma attribuito, fra l'altro, alla

competenza del Pretore il delitto di furto pluriaggravato;

che - secondo l'ordinanza - tale attribuzione violerebbe il

principio di uguaglianza e, ad un tempo, il diritto di difesa del

cittadino, in quanto cittadini imputati di reati di pari o minore

gravità restano tuttora alla più garentistica competenza del

Tribunale;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata irrilevante, e

perciò inammissibile, o comunque infondata;

Considerato che la questione, almeno per quanto riguarda il suo

riferimento al parametro di cui all'art. 3 Cost., è stata da questa

Corte già risolta con sent. 10 dicembre 1986 n. 268;

che, peraltro, l'ampia motivazione della stessa sentenza investe

e risolve anche il profilo concernente l'art. 24 Cost. sotto i suoi

molteplici versanti, in guisa che - secondo la formula in uso per

queste situazioni già decise - la questione dev'essere dichiarata

manifestamente infondata;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della l. 31 luglio 1984 n. 400, sollevata

dal Pretore di Gravina con ord. 30 novembre 1985 (n. 28/86 Reg. ord.)

nei confronti degli artt. 3 e 24 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI