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Ordinanza 542/1987 ECLI:IT:COST:1987:542 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to tax law allowing voluntary pension contributions deduction by spouse.

Numero d'incarto Ordinanza 542/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional complaint regarding Article 20 of Law No. 114/1977 manifestly unfounded. The Tribunal of First Instance argued that retroactively denying a deduction for voluntary pension contributions paid by a spouse violated constitutional principles of equality and protection of legitimate expectations. The Court rejected this, ruling that the principle of deducting expenses from the income of the contributor applies strictly to the spouse who actually paid the contributions.

Regesto Legislator

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Art. 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114; Artt. 3, 29, 31 e 53 Cost.: The principle that tax burdens are deductible from the income of the contributor who bears them applies strictly to the spouse who paid the contributions, rendering the norm constitutional despite claims of inequality or reliance on prior law.

Parole chiave

Generato dall'IA
taxation of spouses voluntary pension contributions deductibility of expenses legitimate expectations separate taxation system constitutional complaint retroactive application deducibilità dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114
costituzionale dell'art. 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114,
Artt. 3, 29, 31 e 53 Cost.
sembrava in contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost., aggravando
Art. 19 della legge 13 aprile 1977, n. 114
sul reddito delle persone fisiche, riliquidata ai sensi dell'art. 19
Art. 10 del d.P.R. 597/1973
previsti dall'art. 10 del d.P.R. 597/1973 sono deducibili dal reddito
Art. 53 Cost.
quanto il principio sancito dall'art. 53 Cost. ha carattere
Art. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87
art. 53 Cost
quanto il principio sancito dall'art. 53 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza n. 179 del 1976
principi affermati con la sentenza n. 179 del 1976, dichiarativa
sentenza n. 143 del 1982
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge

13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta

sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il

2 febbraio 1979 dalla Commissione tributaria di primo grado di

Genova, iscritta al n. 965 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Traverso

Giovanni contro l'iscrizione a ruolo, per l'anno 1975, dell'imposta

sul reddito delle persone fisiche, riliquidata ai sensi dell'art. 19

della legge 13 aprile 1977, n. 114, senza il riconoscimento della

deduzione a favore del ricorrente degli oneri costituiti da

contributi previdenziali volontari pagati dal coniuge, la Commissione

tributaria di primo grado di Genova con ordinanza del 2 febbraio 1979

(reg. ord. n. 965 del 1983) sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 20 della legge citata;

che secondo la Commissione, per effetto della citata

disposizione l'onere in questione non poteva più essere dedotto dal

reddito del ricorrente, ma neppure poteva essere dedotto dal coniuge

per insufficienza dei propri redditi, nonostante che sotto la vigenza

della precedente normativa sul cumulo dei redditi quest'ultimo avesse

pagato i detti contributi, con l'esatta prospettiva della loro

deducibilità;

che, a parere della Commissione la disposizione impugnata

sembrava in contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost., aggravando

la posizione tributaria dei coniugi più poveri;

che appariva inoltre iniquo, ad avviso del giudice a quo, non

consentirne ora la deduzione con una legge retroattiva, così ledendo

l'affidamento dei contribuenti nella legislazione vigente nel momento

in cui gli oneri vennero sostenuti;

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri interveniva

chiedendo che la questione fosse dichiarata non fondata;

Considerato che la legge 13 aprile 1977, n. 114, in aderenza ai

principi affermati con la sentenza n. 179 del 1976, dichiarativa

della illegittimità costituzionale del cumulo dei redditi, ha

disposto con gli artt. 19 e 20 che l'imposta si applica separatamente

sul reddito complessivo netto di ciascun coniuge e che gli oneri

previsti dall'art. 10 del d.P.R. 597/1973 sono deducibili dal reddito

complessivo del coniuge che li ha sostenuti;

che con l'adozione del sistema di tassazione separata del

reddito dei coniugi trova così puntuale e razionale applicazione il

principio che l'onere viene dedotto dal reddito del contribuente che

lo sostiene, per cui non può il principio stesso non valere anche in

materia di deducibilità di contributi previdenziali volontari pagati

dalla moglie;

che non sembra neppure conferente il richiamo, contenuto

nell'ordinanza di rimessione, al convincimento dei contribuenti

riguardo alla prospettiva della deducibilità di detto onere, in

quanto il principio sancito dall'art. 53 Cost. ha carattere

oggettivo, riferendosi ad indici concretamente rivelatori di

ricchezza e non già a stati soggettivi di affidamento del

contribuente (cfr. sent. n. 143 del 1982);

che pertanto nessuno degli invocati parametri può avvalorare la

censura di illegittimità costituzionale della norma denunciata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114,

sollevata in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost. dalla

Commissione tributaria di primo grado di Genova con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI