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Ordinanza 528/1987 ECLI:IT:COST:1987:528 Generato dall'IA

Constitutional challenge to Italian criminal law articles 77 and 78 declared inadmissible due to prior rejection.

Numero d'incarto Ordinanza 528/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Constitutional Court declared the constitutional questions regarding Articles 77 and 78 of Law No. 689 inadmissible. The Pretore of Foligno raised these issues concerning equal treatment and procedural rights during a bank check issuance case. The Court rejected the challenge because the first question was already ruled inadmissible in a 1985 decision, rendering the second question irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 110 Cost.; Art. 111 Cost.: A constitutional question is inadmissible if a previous judgment has already declared it inadmissible, thereby precluding further examination of the same issue.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional question inadmissibility prior judgment preclusion relevance of subsequent questions Italian Constitutional Court procedural economy principle ammende per infrazione procedurale sanzioni pecuniarie revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
pena detentiva e pecuniaria, in riferimento all'art. 3 della
Art. 24 Cost.
Art. 110 Cost.
Art. 111 Cost.
Law 24 November 1981, No. 689
art. 3 della Costituzione
pena detentiva e pecuniaria, in riferimento all'art. 3 della

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 350 del 1985
sentenza n. 350 del 1985;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.77 e 78 della

legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale),

promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1982 dal Pretore di

Foligno, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 156 dell'anno 1983;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Foligno con l'ordinanza in epigrafe,

nel corso di un procedimento per l'emissione di assegni bancari a

vuoto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella

parte in cui non è applicabile ai reati puniti congiuntamente con

pena detentiva e pecuniaria, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione;

b) dell'art. 78 della stessa legge nella parte in cui impedisce

la pronunzia di proscioglimento per l'applicazione delle sanzioni

sostitutive nella fase tra la notifica del decreto di citazione a

giudizio ed il dibattimento, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione;

Considerato che la rilevanza di quest'ultima questione è, nel

caso di specie, all'evidenza condizionata dall'accoglimento della

prima, la quale, invece, è stata dichiarata inammissibile con

sentenza n. 350 del 1985;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 77 e 78 della legge 24 novembre 1981, n.

689, sollevata dal Pretore di Foligno in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

palazzo della Consulta il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI