Constitutional challenge to Italian criminal law articles 77 and 78 declared inadmissible due to prior rejection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Constitutional Court declared the constitutional questions regarding Articles 77 and 78 of Law No. 689 inadmissible. The Pretore of Foligno raised these issues concerning equal treatment and procedural rights during a bank check issuance case. The Court rejected the challenge because the first question was already ruled inadmissible in a 1985 decision, rendering the second question irrelevant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 110 Cost.; Art. 111 Cost.: A constitutional question is inadmissible if a previous judgment has already declared it inadmissible, thereby precluding further examination of the same issue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.77 e 78 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale),
promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1982 dal Pretore di
Foligno, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 156 dell'anno 1983;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Pretore di Foligno con l'ordinanza in epigrafe,
nel corso di un procedimento per l'emissione di assegni bancari a
vuoto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella
parte in cui non è applicabile ai reati puniti congiuntamente con
pena detentiva e pecuniaria, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione;
b) dell'art. 78 della stessa legge nella parte in cui impedisce
la pronunzia di proscioglimento per l'applicazione delle sanzioni
sostitutive nella fase tra la notifica del decreto di citazione a
giudizio ed il dibattimento, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione;
Considerato che la rilevanza di quest'ultima questione è, nel
caso di specie, all'evidenza condizionata dall'accoglimento della
prima, la quale, invece, è stata dichiarata inammissibile con
sentenza n. 350 del 1985;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 77 e 78 della legge 24 novembre 1981, n.
689, sollevata dal Pretore di Foligno in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
palazzo della Consulta il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI