Italian Constitutional Court dismisses challenge to Piedmont soil protection laws regarding quarry concessions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Piedmont's soil protection laws manifestly unfounded. The Regional Court had challenged Articles 48 and 55 of the 1977 law, arguing they improperly required quarry operations to follow building permit regimes rather than specific extraction authorizations. The Court ruled that this issue was already definitively resolved in prior decisions concerning similar provisions, rendering the current challenge unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 comma 2 legge 11 marzo 1953 n. 87; Art. 9 comma 2 Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale: The Court declares a constitutional question manifestly unfounded when the same legal issue has already been definitively settled by previous rulings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 48, primo
comma, e 55, primo comma, della legge della Regione Piemonte 5
dicembre 1977, n, 56 ('Tutela ed uso del suolo'), promosso con
l'ordinanza emessa il 9 giugno 1983 dal Pretore di Dogliani, iscritta
al n. 782 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Pretore di Dogliani con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 48,
comma primo e 55, comma primo, legge regionale Piemonte 5 dicembre
1977, n. 56, nella parte in cui assoggettano l'apertura e l'esercizio
di cava, oltre che alla specifica autorizzazione, anche al regime
della concessione edilizia;
che questione in tutto analoga, sebbene riferita agli artt. 1 e
17, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ('Norme per la
edificabilità dei suoli'), è stata dichiarata manifestamente
infondata da Corte cost. n. 357/1983, con richiamo a quanto
precedentemente statuito da Corte cost. n. 7/1982 circa la previsione
- come presupposto generale per la coltivazione delle cave - del
rilascio di un'autorizzazione subordinata all'esistenza di un piano
comunale o regionale delle attività estrattive;
Considerato che il Pretore di Dogliani, pur invocando parametri
costituzionali ulteriori rispetto a quelli indicati nelle richiamate
decisioni, non prospetta la questione in termini diversi da quelli
già valutati dalla Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 48, primo comma, e 55, primo comma, della
legge regionale Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 ('Tutela ed uso del
suolo'), sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli
artt. 41, 42, 117 e 123 della Costituzione e 4 e 5 dello Statuto
della Regione Piemonte.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI