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Ordinanza 448/1987 ECLI:IT:COST:1987:448 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional question regarding labor jurisdiction over Ferrovie dello Stato employees.

Numero d'incarto Ordinanza 448/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible, ruling that the issue was manifestly unfounded. The Pretore of Florence had raised the question concerning Articles 21 and 23 of Law 210/1985, which assigned ordinary court jurisdiction over railway employees while allegedly excluding the protectability of legitimate interests. The Court noted that an identical question had already been declared unfounded in a prior 1987 decision and found no valid reasons to alter that established position.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 2 legge 11 marzo 1953 n. 87; Art. 9 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: The Constitutional Court declares a constitutional question manifestly unfounded when it has already been declared unfounded in a previous decision under identical or similar profiles.

Parole chiave

Generato dall'IA
Constitutional Question Manifestly Unfounded Precedent Decision Labor Jurisdiction Legitimate Interests giurisdizione costituzionale ordinanza di necessità incostituzionale vigilanza dell'autorità competente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26 comma 2 legge 11 marzo 1953 n. 87
Art. 9 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 268 del 1987
profili) dichiarata non fondata (sentenza n. 268 del 1987);
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 23 legge

17 maggio 1985 n.210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato")

promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1987 dal Pretore di

Firenze, iscritta al n. 236 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie

speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 febbraio 1987 dal Pretore

di Firenze quale giudice del lavoro è stata sollevata - in relazione

agli artt. 3, 24 e 35 Cost. - questione di legittimità

costituzionale degli artt. 21 e 23 legge 17 maggio 1985 n. 210 nella

parte in cui, attribuendo al giudice ordinario la giurisdizione sul

rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato,

esclude la tutelabilità degli interessi legittimi, per di più - si

assume - senza quelle "incisive garanzie" proprie del giudice

amministrativo;

che ha spiegato intervento, per il Presidente del Consiglio dei

ministri, l'Avvocatura generale dello Stato concludendo per

l'infondatezza della questione;

Considerato che identica questione è stata (ed anche sotto altri

profili) dichiarata non fondata (sentenza n. 268 del 1987);

che non si ravvisano valide ragioni per modificare quanto già

espresso;

che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza della

prospettata questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 21 e 23 legge 17 maggio 1985 n. 210

(Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato") sollevata dal Pretore

di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI