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Ordinanza 405/1987 ECLI:IT:COST:1987:405 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to criminal procedure article 108 citing wrong article 116. The court ruled the question inadmissible because the lower court applied the wrong legal provision. The court found the lower court incorrectly identified the applicable article for excluding the civil party. Consequently, the constitutional question was declared manifestly inadmissible due to this procedural error. The decision emphasizes that the correct article governing exclusion is 116, not 108. This ruling clarifies the specific circumstances under which a civil party can be excluded from proceedings. The court rejected the constitutional complaint based on this misapplication of the criminal code. The judgment affirms the lower court's jurisdiction by correcting the legal basis cited. The outcome prevents the constitutional review from proceeding further on this specific ground. The decision highlights the importance of accurate statutory citation in constitutional admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza 405/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 108 of the Criminal Procedure Code manifestly inadmissible. The Court of Catania had challenged the article's constitutionality, arguing it excluded the civil party when the trial was postponed for reasons other than non-citation. However, the Court found the lower judge erred by citing Article 108 instead of Article 116, which actually governs the exclusion of the civil party. Because the lower court applied the wrong provision, the constitutional question lacked a proper foundation and was therefore rejected.

Regesto Legislator

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Art. 108, primo comma, del codice di procedura penale; Art. 116 dello stesso codice: The constitutional question is inadmissible when the lower court cites the wrong statutory provision governing the exclusion of the civil party, as the correct article is 116, not 108.

Parole chiave

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constitutional question inadmissibility wrong statutory citation civil party exclusion criminal procedure code procedural error review rinvio del dibattimento procedura di rivendicazione nel pignoramento ritardo del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 108, primo comma, del codice di procedura penale
Costituzione, l'illegittimità dell'art. 108, primo comma, del codice
Art. 116 dello stesso codice
penale, laddove la norma applicata nella specie è l'art. 116 dello
Art. 3 della Costituzione
Art. 24 della Costituzione
Art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.108, primo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 9 ottobre 1980 dal Tribunale di Catania, iscritta al n. 802 del

registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 20 dell'anno 1981;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Catania, con ordinanza del 9 ottobre

1980, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, l'illegittimità dell'art. 108, primo comma, del codice

di procedura penale, perché esclude "la possibilità della citazione

del responsabile civile nel caso in cui il dibattimento sia rinviato

prima del compimento delle formalità di apertura e per motivi

diversi dalla mancata citazione del responsabile civile stesso";

Considerato che dagli atti del procedimento a quo risulta che,

avendo il Presidente del Tribunale di Catania disposto la citazione

del responsabile civile per la "seconda udienza", i suoi difensori ne

avevano richiesto l'esclusione per la tardività della vocatio in

iudicium;

e che, quindi, erroneamente il giudice a quo ha denunciato

l'illegittimità dell'art.108, primo comma, del codice di procedura

penale, laddove la norma applicata nella specie è l'art. 116 dello

stesso codice, che contempla, appunto, i casi di esclusione del

responsabile civile;

che, conseguentemente, la richiesta dichiarazione di

illegittimità non avrebbe effetto nel giudizio a quo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Catania con ordinanza del 9 ottobre

1980.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI