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Ordinanza 384/1987 ECLI:IT:COST:1987:384 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to preventive measures against prostitutes lacking criminal records.

Numero d'incarto Ordinanza 384/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court declared the constitutional complaint regarding Articles 1 and 2 of Law No. 1423/1956 manifestly unfounded. The Pretore argued that applying preventive measures to prostitutes without prior criminal convictions created arbitrary police discretion and unequal treatment compared to those with specific offenses, violating Articles 3, 13, and 16 of the Constitution. The Court rejected this, ruling that the police power is not arbitrary but bound by the factual assessment of current danger, and that the magistrate retains final control over the rationality of such measures.

Regesto Legislator

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Art. 3, 13, 16 Cost.; The preventive measures against prostitutes without prior convictions do not violate the Constitution because police discretion is bound by the factual assessment of current danger and subject to judicial control.

Parole chiave

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preventive measures prostitution regulation arbitrary discretion unequal treatment judicial control public safety constitutional complaint promovimento della prostituzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
che, quanto al confronto con l'art. 3 Cost., non è esatto che
Art. 13 Cost.
Considerato, in diritto, doversi subito escludere che l'art. 13
Art. 16 Cost.
all'art. 16 Cost., giacché il foglio di via non dà luogo a
Law 27 dicembre 1956, n. 1423
art. 16 Cost
all'art. 16 Cost., giacché il foglio di via non dà luogo a
art. 3 Cost
che, quanto al confronto con l'art. 3 Cost., non è esatto che

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sent. n. 126 del 1962
deriva, ad equiparare le due posizioni (cfr. sent. n. 126 del 1962),
sent. nn. 23 e 68 del 1964
32 del 1969
1964; 32 del 1969; 177 del 1980);
177 del 1980
1964; 32 del 1969; 177 del 1980);
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti

delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica

moralità) promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1979 dal

Pretore di Desio, iscritta al n. 199 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'anno

1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto in fatto che il Pretore di Desio, con ordinanza 27

novembre 1979 sollevava questione di legittimità costituzionale

degli art.li 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (Misure di

prevenzione), nella parte in cui consentono al Questore di adottare

le misure della diffida e del rimpatrio con foglio di via

obbligatorio nei confronti di chi, pur esercitando la prostituzione,

non abbia mai riportato condanne per reati concernenti la morale

pubblica o il buon costume;

che tutto ciò, comportando - ad avviso del Pretore -

un'arbitraria discrezionalità da parte dell'Autorità di polizia e

un trattamento differenziato e peggiorativo rispetto a coloro che,

oltre ad essere ricompresi nell'elenco di cui all'art.1, hanno

commesso specifici reati rivelatori di pericolosità nei riguardi

della morale e del buon costume, sì che ne resterebbero violati gli

articoli 3, 13, e 16 Cost.;

Considerato, in diritto, doversi subito escludere che l'art. 13

possa venire coinvolto dalla sollevata questione, dato che i

provvedimenti lamentati non mettono in discussione la libertà

personale, ma soltanto semmai la libertà di circolazione di cui

all'art. 16 Cost., giacché il foglio di via non dà luogo a

provvedimenti di coercizione ma esclusivamente obbligatori, in guisa

che colui che ne è colpito è soltanto soggetto a determinate

sanzioni se non li osserva;

che, quanto al confronto con l'art. 3 Cost., non è esatto che

il Questore possa a suo arbitrio sottoporre le persone elencate

nell'art. 1 della legge a misure di prevenzione, in guisa da

equiparare chi nessun reato ha commesso a chi invece ha rivelato la

sua pericolosità mediante la perpetrazione di specifici sintomatici

delitti, perché in realtà, per l'una come per l'altra categoria,

ciò che conta è l'accertamento, caso per caso, di una concreta

attuale e specifica pericolosità desunta da un particolare

comportamento; ed è questo comportamento, e il giudizio che ne

deriva, ad equiparare le due posizioni (cfr. sent. n. 126 del 1962),

che, per quanto poi si riferisce alla asserita arbitraria

discrezionalità della polizia, consegue proprio da quanto si è

rilevato più sopra che, lungi dall'essere arbitraria, la

discrezionalità dell'Autorità di pubblica sicurezza è vincolata

dalla natura dell'accertamento ai fini che il provvedimento deve

conseguire, anche se permane quel limitato margine di

discrezionalità connesso ad ogni accertamento di merito,

ogniqualvolta si tratti di accertare la sussistenza degli estremi di

fatto per l'applicazione della norma (cfr. sent. nn. 23 e 68 del

1964; 32 del 1969; 177 del 1980);

che, peraltro, anche questa marginale discrezionalità è in

definitiva sottoposta al controllo del magistrato che, giudicando

sull'inosservanza del provvedimento, ha il potere di valutarne la

razionalità e l'imparzialità caso per caso;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956, n.

1423, sollevata dal Pretore di Desio con ordinanza emessa il 27

novembre 1979, in riferimento agli artt. 3, 13, e 16 Cost.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 29 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI