Italian Constitutional Court dismisses challenge to arrest provisions due to subsequent legislative replacement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court ordered the return of files to the lower court, dismissing the constitutional challenge. The Pretore of Rome had argued that Article 236 of the Criminal Procedure Code violated the Constitution by allowing arrest of non-residents for minor crimes while exempting residents. However, the Court noted that a new law enacted in July 1984 had already replaced the contested article with different provisions. Consequently, the Court determined that the constitutional question raised by the lower court was no longer relevant under the current legal framework.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 236, secondo comma, del codice di procedura penale; Art. 3 della Costituzione: When a legislative provision challenged for unconstitutionality is subsequently replaced by a new law, the constitutional question becomes irrelevant and the challenge is dismissed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 236, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 31 marzo 1982 dal Pretore di Roma, iscritta al n. 323 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 283 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza del 31 marzo 1982,
ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
l'illegittimità dell'art. 236, secondo comma, del codice di
procedura penale, "nella parte in cui consente la facoltà di arresto
di chi non ha residenza nel territorio dello Stato quando è colto in
flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione non inferiore nel massimo a sei mesi", così
attribuendo "alla condizione personale di chi non è residente nel
territorio dello Stato un particolare sfavore rispetto agli altri
cittadini residenti nello Stato", dei quali, invece, l'art. 236,
primo comma, consente l'arresto "in flagranza di un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a due anni";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di
rimessione, è entrata in vigore la legge 27 luglio 1984, n. 397, il
cui art. 2, secondo comma, ha sostituito l'art. 236, secondo comma,
del codice di procedura penale, disponendo, fra l'altro, che gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno la facoltà di
procedere all'arresto "di coloro che si trovano illegalmente nel
territorio dello Stato, quando sono colti in flagranza di un delitto
non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione
non inferiore nel massimo a un anno";
che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua
della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora
rilevante;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI