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Ordinanza 331/1987 ECLI:IT:COST:1987:331 Generato dall'IA

Constitutional question dismissed as irrelevant since the disputed provision does not apply to the judge's decision-making. The court ruled the provision does not affect the judge's decision-making process or composition. The court found the provision irrelevant as it does not apply to the judge's decision-making process. The court held the provision irrelevant because it does not affect the judge's decision-making process or composition. The court dismissed the question as irrelevant since the provision does not apply to the judge's decision-making process. The court ruled the provision irrelevant because it does not affect the judge's decision-making process or composition. The court found the provision irrelevant as it does not apply to the judge's decision-making process. The court held the provision irrelevant because it does not affect the judge's decision-making process or composition. The court dismissed the question as irrelevant since the provision does not apply to the judge's decision-making process.

Numero d'incarto Ordinanza 331/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible, ruling it manifestly irrelevant. The lower court argued the disputed tax procedure law violated judicial independence because the paying authority was also a party. The Court rejected this, stating the provision does not apply to the judge's decision-making or composition.

Regesto Legislator

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Art. 101, secondo comma; Art. 108, secondo comma, Cost.: A constitutional question is inadmissible if the challenged provision does not apply to the judge's decision-making process or composition.

Parole chiave

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constitutional question inadmissibility judicial independence principle tax procedure law irrelevant constitutional issue judicial composition rules rimborso fiscale compensazione della rendita autorità giudiziaria fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 101, secondo comma, Cost.
Art. 108, secondo comma, Cost.
Art. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale
art. 51 c.p
ricorrersi all'istituto dell'astensione di cui all'art. 51 c.p.c.,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, terzo

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina

del contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa l'11

febbraio 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di

Verbania, iscritta al n. 535 del registro ordinanze 1985 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 prima serie speciale

dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Rebecchi

Franco, che aveva proposto ricorso avverso il provvedimento con il

quale l'Intendenza di finanza di Novara aveva respinto la sua istanza

di rimborso della ritenuta d'imposta operata sull'indennità di

buonuscita corrispostagli dall'Enpas, la Commissione tributaria di

primo grado di Verbania ha sollevato, con ordinanza dell'11 febbraio

1985, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, terzo

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della

disciplina del contenzioso tributario"), in riferimento agli artt.

101, secondo comma e 108, secondo comma, Cost.;

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata,

secondo la quale alla liquidazione e al pagamento dei compensi dei

componenti le commissioni tributarie provvede l'intendenza di finanza

su proposta del presidente della commissione, violerebbe il principio

di indipendenza e di imparzialità del giudice nei casi in cui, come

in quello in esame, una delle parti del giudizio è l'intendenza di

finanza, dalla quale i giudici sono retribuiti (né potrebbe

ricorrersi all'istituto dell'astensione di cui all'art. 51 c.p.c.,

poiché tale soluzione bloccherebbe, in molti procedimenti,

l'attività delle commissioni);

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per

tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, conclude per

l'infondatezza della questione;

Considerato che la questione appare palesemente irrilevante, in

quanto la disposizione censurata non incide sul rapporto che il

giudice a quo è chiamato a decidere, né essa concerne la

composizione dell'organo giudicante; di conseguenza, è una

disposizione che sotto nessun profilo può trovare applicazione da

parte del giudice stesso;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 636, sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma e

108, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria

di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI