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Ordinanza 285/1987 ECLI:IT:COST:1987:285 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional complaints regarding unequal hunting penalty application based on regional law violations.

Numero d'incarto Ordinanza 285/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional questions manifestly unfounded and rejected the complaints filed by judicial officers. The challengers argued that Article 9 of Law No. 689/1981 violated Article 3 of the Constitution by applying only administrative penalties for hunting violations under state law, while reserving criminal penalties for violations of the Sicilian regional law. The Court ruled that since these identical issues had already been declared unfounded in a previous decision, no new grounds justified reopening the case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3 Cost.; Art. 9 L. 24/11/1981 n. 689: The Court holds that previous rulings declaring constitutional complaints unfounded preclude re-examination of identical issues absent new grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
Constitutional Complaint Equal Protection Administrative Penalty Criminal Penalty Manifestly Unfounded Precedent Binding Hunting Offenses furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 cost.,
Art. 26 comma 2 legge 11 marzo 1953 n. 87
Art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 24
art. 3 cost
di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 cost.,

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 97 del 1987
Generato dall'IA

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 24

novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale") promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 ottobre 1985 dal giudice istruttore del

Tribunale di Agrigento nel procedimento penale a carico di Gucciardo

Rosario ed altri iscritta al n. 882 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 della 1ª

serie speciale dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 27 gennaio 1986 dal giudice istruttore del

Tribunale di Agrigento nel procedimento penale a carico di Florio

Antonino iscritta al n. 621 del registro ordinanze 1986 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 della 1ª serie

speciale dell'anno 1986;

3) ordinanza emessa il 20 giugno 1987 dal Tribunale di Agrigento

nel procedimento penale a carico di Graci Vincenzo ed altri iscritta

al n. 837 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 7 della 1ª serie speciale dell'anno

1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il giudice istruttore del Tribunale di Agrigento, con

ordinanze emesse il 5 ottobre 1985 (Reg. Ord. 882/85) e il 27 gennaio

1986 (Reg. Ord. 621/86) ed il Tribunale di Agrigento con ordinanza

emessa il 20 giugno 1986 (Reg. Ord. 837/86) hanno sollevato questione

di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 cost.,

dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al

sistema penale") nella parte in cui dispone, senza alcuna

giustificazione, in riferimento alle ipotesi di "furto di selvaggina

ad opera di cacciatori", l'applicazione della sola sanzione

amministrativa se il fatto è commesso con violazione della legge

statale 27 dicembre 1977, n. 968 e l'applicazione della sanzione

penale (artt. 624, 625, n. 7 c.p.) se il fatto è commesso con

violazione della legge regionale siciliana 30 marzo 1981, n. 37;

Considerato che per l'identità delle rispettive questioni i

giudizi debbono essere riuniti;

che tutte le questioni sollevate con le predette ordinanze sono

state dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza n. 97

del 1987, mentre nelle ordinanze di rimessione non si rinvengono

profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte

con la sentenza in parola;

che, pertanto, le questioni vanno dichiarate manifestamente

infondate;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 24

novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale") sollevate, con

riferimento all'art. 3 Cost., dal giudice istruttore del Tribunale di

Agrigento e dal Tribunale di Agrigento con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1987.

Il cancelliere: MINELLI