Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza 246/1987 ECLI:IT:COST:1987:246 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to night work ban for women as constitutionally valid due to recent legislative updates.

Numero d'incarto Sentenza 246/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared unfounded the constitutional complaints filed against Articles 5 and 16 of Law No. 903/1977 regarding the prohibition of night work for women. The Pretore of Cairo Montenotte raised the issue during criminal proceedings against two employers who hired female workers between 24:00 and 02:00 without a collective agreement allowing such shifts. The Court ruled that the legislative updates following its previous decision on night work protections rendered the current provisions valid and no longer unconstitutional.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5 co. 1 e 16 co. 2 della legge 9 dicembre 1977, n. 903; The legislative novella following the Court's previous decision on night work protections renders the current provisions on the prohibition of night work for women valid and constitutionally sound.

Parole chiave

Generato dall'IA
night work prohibition women labor protection constitutional complaint legislative novella equal treatment law criminal proceedings Cairo Montenotte lavoro notturno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 co. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903
d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 co.
Art. 16 co. 2 della legge 9 dicembre 1977, n. 903
903 e del successivo art. 16 co.
Art. 37 co. 1 Cost.
relazione all'art. 37 co. 1 Cost.
Sentenza n. 210 del 1986
mentovata sentenza n. 210 del 1986, induce a dire infondato il
Legge 6 aprile 1934, n. 653
1 della legge 6 aprile 1934, n. 653 ("Tutela lavoro donne e
Legge 2 agosto 1952, n. 1305
1 della legge 2 agosto 1952, n. 1305, nella

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 210 del 1986
mentovata sentenza n. 210 del 1986, induce a dire infondato il
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, e

16 comma 2 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di

trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) promossi con le

seguenti ordinanze emesse il 6 ottobre 1986 dal Pretore di Cairo

Montenotte nei procedimenti penali a carico di Oliveri Dante e

Viberti Stefano iscritte ai nn. 835 e 836 del registro ordinanze 1986

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.7, 1ª serie

speciale dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

1. - Con ordinanza emessa il 6 ottobre 1986 (comunicata il 21

ottobre e notificata il 24 novembre 1986; pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 7, 1ª serie speciale dell'11 febbraio 1987 e iscritta al

n. 835 reg. ord. 1987) nel procedimento penale a carico di Oliveri

Dante, imputato del reato previsto dagli artt. 5 co. 1 e 16 co. 2 l.

9 dicembre 1977, n. 903 per avere adibito alcune lavoratrici in

attività industriali in orario di lavoro tra le ore 24 e le ore 02

(rectius in assenza di contrattazione aziendale che prevedesse lavoro

notturno delle donne, il Pretore di Cairo Montenotte sollevò

d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 co.

1 l. 9 dicembre 1977, n. 903 e del successivo art. 16 co. 2 della

stessa legge nella parte in cui sanziona penalmente l'inosservanza

dell'art. 5 co. 1 l. 903/1977 in quanto rilevante nel giudizio in

corso e non manifestamente infondata in relazione all'art. 37 co. 1

Cost.

2. - Avanti la Corte non si è costituito l'imputato del

procedimento a quo né ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri.

3. - Con ordinanza emessa il 6 ottobre 1986 (comunicata il 21

ottobre e notificata il primo dicembre 1986; pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 7, 1ª serie speciale dell'11 febbraio 1987 e

iscritta al n. 636 reg. ord. 1986) nel procedimento penale a carico

di Viberti Stefano imputato del reato previsto dagli artt. 5 co. 1 e

16 co. 2 l. 9 dicembre 1977, n. 903 per aver adibito alcune

lavoratrici in attività industriali in orario di lavoro tra le ore

24 e le ore 02 in assenza di contrattazione collettiva aziendale che

prevedesse il lavoro notturno delle donne, il Pretore di Cairo

Montenotte sollevò d'ufficio la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5 co. 1 l. 9 dicembre 1977, n. 903 e del

successivo art. 16 co. 2 l. 903/1977 nella parte in cui sanziona

penalmente l'inosservanza dell'art. 5 co. 1 l. 903/1977 in quanto

rilevante nel giudizio in corso e non manifestamente infondata in

relazione all'art. 37 co. 1 Cost.

4. - Avanti la Corte non si è costituito l'imputato nel

procedimento penale, né ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri.

5. - Nell'adunanza del 4 giugno 1987 in camera di consiglio il

Giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti.

6. - Divergendo le due ordinanze sol per i nominativi degli

imputati, gli incidenti su cui sono state rese vanno riuniti ai fini

di unitaria deliberazione.

7. - Il Pretore di Cairo Montenotte ha fondato il sospetto

d'incostituzionalità degli artt. 5 co. 1 ("Nelle aziende

manifatturiere, anche artigianali, è vietato adibire le donne al

lavoro dalle ore 24 alle ore 6. Tale divieto non si applica alle

donne che svolgono funzioni direttive, nonché alle addette ai

servizi sanitari aziendali") e 16 co. 2 ("L'inosservanza delle

disposizioni contenute nell'art. 5 è punita con l'ammenda da lire

20.000 a lire 100.000 per ogni lavoratrice occupata e per ogni giorno

di lavoro con minimi di lire 400.000) l. 9 dicembre 1977, n. 903

(Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) sui

motivi che indussero questa Corte a dichiarare con sent. n. 210 del

1986 l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 ("Lavoro notturno")

co. 1 della legge 6 aprile 1934, n. 653 ("Tutela lavoro donne e

fanciulli") limitatamente alle parole: "per le donne di qualunque

età e......" e dell'art. 1 della legge 2 agosto 1952, n. 1305, nella

parte in cui dà esecuzione all'art. 3 della Convenzione O.I.L. n. 89

del 9 luglio 1948 - San Francisco - limitatamente al divieto di

impiegare, durante la notte, le donne, senza distinzione di età, in

tutte le aziende industriali private e nelle relative dipendenze.

8. - La novellazione, cui le disposizioni impugnate hanno

assoggettato la normativa dichiarata incostituzionale con la

mentovata sentenza n. 210 del 1986, induce a dire infondato il

sospetto d'incostituzionalità degli artt. 5 co. 1 e 16 co. 2 l.

903/1977 sollevato dal giudice a quo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 835 e 836 reg. ord. 1985,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 5 co. 1 e 16 co. 2 l. 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di

trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), sollevata dal

Pretore di Cairo Montenotte con le ordinanze iscritte ai nn. 835 e

836/1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° luglio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE