Italian Constitutional Court dismisses challenge to night work ban for women as constitutionally valid due to recent legislative updates.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared unfounded the constitutional complaints filed against Articles 5 and 16 of Law No. 903/1977 regarding the prohibition of night work for women. The Pretore of Cairo Montenotte raised the issue during criminal proceedings against two employers who hired female workers between 24:00 and 02:00 without a collective agreement allowing such shifts. The Court ruled that the legislative updates following its previous decision on night work protections rendered the current provisions valid and no longer unconstitutional.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 co. 1 e 16 co. 2 della legge 9 dicembre 1977, n. 903; The legislative novella following the Court's previous decision on night work protections renders the current provisions on the prohibition of night work for women valid and constitutionally sound.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, e
16 comma 2 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di
trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) promossi con le
seguenti ordinanze emesse il 6 ottobre 1986 dal Pretore di Cairo
Montenotte nei procedimenti penali a carico di Oliveri Dante e
Viberti Stefano iscritte ai nn. 835 e 836 del registro ordinanze 1986
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.7, 1ª serie
speciale dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
1. - Con ordinanza emessa il 6 ottobre 1986 (comunicata il 21
ottobre e notificata il 24 novembre 1986; pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 7, 1ª serie speciale dell'11 febbraio 1987 e iscritta al
n. 835 reg. ord. 1987) nel procedimento penale a carico di Oliveri
Dante, imputato del reato previsto dagli artt. 5 co. 1 e 16 co. 2 l.
9 dicembre 1977, n. 903 per avere adibito alcune lavoratrici in
attività industriali in orario di lavoro tra le ore 24 e le ore 02
(rectius in assenza di contrattazione aziendale che prevedesse lavoro
notturno delle donne, il Pretore di Cairo Montenotte sollevò
d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 co.
1 l. 9 dicembre 1977, n. 903 e del successivo art. 16 co. 2 della
stessa legge nella parte in cui sanziona penalmente l'inosservanza
dell'art. 5 co. 1 l. 903/1977 in quanto rilevante nel giudizio in
corso e non manifestamente infondata in relazione all'art. 37 co. 1
Cost.
2. - Avanti la Corte non si è costituito l'imputato del
procedimento a quo né ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri.
3. - Con ordinanza emessa il 6 ottobre 1986 (comunicata il 21
ottobre e notificata il primo dicembre 1986; pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 7, 1ª serie speciale dell'11 febbraio 1987 e
iscritta al n. 636 reg. ord. 1986) nel procedimento penale a carico
di Viberti Stefano imputato del reato previsto dagli artt. 5 co. 1 e
16 co. 2 l. 9 dicembre 1977, n. 903 per aver adibito alcune
lavoratrici in attività industriali in orario di lavoro tra le ore
24 e le ore 02 in assenza di contrattazione collettiva aziendale che
prevedesse il lavoro notturno delle donne, il Pretore di Cairo
Montenotte sollevò d'ufficio la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 co. 1 l. 9 dicembre 1977, n. 903 e del
successivo art. 16 co. 2 l. 903/1977 nella parte in cui sanziona
penalmente l'inosservanza dell'art. 5 co. 1 l. 903/1977 in quanto
rilevante nel giudizio in corso e non manifestamente infondata in
relazione all'art. 37 co. 1 Cost.
4. - Avanti la Corte non si è costituito l'imputato nel
procedimento penale, né ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri.
5. - Nell'adunanza del 4 giugno 1987 in camera di consiglio il
Giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti.
6. - Divergendo le due ordinanze sol per i nominativi degli
imputati, gli incidenti su cui sono state rese vanno riuniti ai fini
di unitaria deliberazione.
7. - Il Pretore di Cairo Montenotte ha fondato il sospetto
d'incostituzionalità degli artt. 5 co. 1 ("Nelle aziende
manifatturiere, anche artigianali, è vietato adibire le donne al
lavoro dalle ore 24 alle ore 6. Tale divieto non si applica alle
donne che svolgono funzioni direttive, nonché alle addette ai
servizi sanitari aziendali") e 16 co. 2 ("L'inosservanza delle
disposizioni contenute nell'art. 5 è punita con l'ammenda da lire
20.000 a lire 100.000 per ogni lavoratrice occupata e per ogni giorno
di lavoro con minimi di lire 400.000) l. 9 dicembre 1977, n. 903
(Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) sui
motivi che indussero questa Corte a dichiarare con sent. n. 210 del
1986 l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 ("Lavoro notturno")
co. 1 della legge 6 aprile 1934, n. 653 ("Tutela lavoro donne e
fanciulli") limitatamente alle parole: "per le donne di qualunque
età e......" e dell'art. 1 della legge 2 agosto 1952, n. 1305, nella
parte in cui dà esecuzione all'art. 3 della Convenzione O.I.L. n. 89
del 9 luglio 1948 - San Francisco - limitatamente al divieto di
impiegare, durante la notte, le donne, senza distinzione di età, in
tutte le aziende industriali private e nelle relative dipendenze.
8. - La novellazione, cui le disposizioni impugnate hanno
assoggettato la normativa dichiarata incostituzionale con la
mentovata sentenza n. 210 del 1986, induce a dire infondato il
sospetto d'incostituzionalità degli artt. 5 co. 1 e 16 co. 2 l.
903/1977 sollevato dal giudice a quo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 835 e 836 reg. ord. 1985,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 5 co. 1 e 16 co. 2 l. 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di
trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), sollevata dal
Pretore di Cairo Montenotte con le ordinanze iscritte ai nn. 835 e
836/1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE