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Ordinanza 242/1987 ECLI:IT:COST:1987:242 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to mandatory vehicle confiscation law citing prior precedent.

Numero d'incarto Ordinanza 242/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional complaints regarding mandatory vehicle confiscation inadmissible. The Pretore of Fiorenzuola d'Arda challenged the law's discriminatory treatment of vehicles versus fines, arguing for equal protection under Article 3. The Court rejected these arguments by relying on its 1986 precedent, which established that such confiscation rules require legislative discretion and cannot be adjudicated by the judiciary.

Regesto Legislator

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Art. 136 Cost.; Art. 3 Cost.: The Court's prior ruling on the mandatory confiscation of vehicles precludes a new constitutional challenge, as the issue requires legislative discretion rather than judicial review.

Parole chiave

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mandatory confiscation vehicle regulation equal protection judicial review limits constitutional inadmissibility legislative discretion prior precedent confisca del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 3 Cost.
14 novembre 1986, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della
Art. 136 Cost.
Art. 21, third comma, Law n. 689 of 24 November 1981
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo
Art. 58, eighth comma, DPR n. 393 of 15 June 1959
accertata violazione dell'art. 58, ottavo comma (divenuto nono in
art. 3 della Costituzione
14 novembre 1986, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 14 del 1986
pronunciata con la sentenza n. 14 del 1986 (v.
Ordinanza n. 148 del 1986
Ordinanza n. 290 del 1986
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1986 dal

Pretore di Fiorenzuola d'Arda nel procedimento civile vertente tra

D'Anna Alfonso ed il Prefetto di Piacenza, iscritta al n. 21 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Fiorenzuola d'Arda, con ordinanza del

14 novembre 1986, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, l'illegittimità dell'art. 21, terzo comma, della legge

24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui, per il caso di

accertata violazione dell'art. 58, ottavo comma (divenuto nono in

seguito all'aggiunta di un altro comma da parte dell'art. 8 della

legge 10 febbraio 1982, n. 38), del testo unico delle norme sulla

circolazione stradale, approvato con il d.P.R. 15 giugno 1959, n.

393, prevede la confisca obbligatoria del veicolo privo di carta di

circolazione, anche quando il veicolo stesso risulti provvisto dei

requisiti idonei al rilascio di detto documento, deducendo:

a) irragionevole identità di trattamento fra veicoli

suscettibili di regolarizzazione perché in possesso dei requisiti

necessari per conseguire la carta di circolazione e veicoli non

suscettibili di regolarizzazione;

b) irragionevole disparità di trattamento rispetto alla

previsione dell'art. 21, primo comma, della legge 24 novembre 1981,

n. 689, che, in caso di accertata violazione dell'art. 32, primo

comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, consente di evitare la

confisca se entro il termine fissato dall'ordinanza-ingiunzione viene

pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di

assicurazione per almeno sei mesi;

Considerato che su entrambe le questioni la Corte si è già

pronunciata con la sentenza n. 14 del 1986 (v. anche le ordinanze n.

148 del 1986 e n. 290 del 1986), dichiarandole inammissibili, in

quanto "la soluzione perseguita si presenta prospettata in termini

tali da richiedere l'apprestamento di una nuova disciplina della

confisca del veicolo che, per risultare concretamente operante, non

potrebbe prescindere dall'esercizio di una pluralità di scelte

discrezionali, come tali demandate al solo legislatore";

Visti gli atti 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24

novembre 1981, n. 689, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Pretore di Fiorenzuola d'Arda con l'ordinanza in

epigrafe;

2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24

novembre 1981, n. 689, in relazione alla disciplina dettata dal primo

comma dello stesso articolo, sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal Pretore di Fiorenzuola d'Arda con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE