Italian Constitutional Court dismisses challenge to prosecutor consent requirement for plea bargaining under Art. 101 Constitution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional complaint regarding Article 77 of Law No. 689/1981 manifestly unfounded. The Tribunal of Pisa challenged the requirement for the Public Prosecutor's consent to accept plea bargaining requests, citing Article 101 of the Constitution. The Court ruled that since the issue was already examined and dismissed in previous judgments without new arguments, the current complaint must be rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101 Cost.; Art. 26 comma 2 legge 87/1953; The Constitutional Court holds that a constitutional complaint is manifestly unfounded when the same issue has already been declared non-founded or manifestly unfounded in prior judgments without new grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con
due ordinanze emesse il 4 giugno 1986 dal Tribunale di Pisa nei
procedimenti penali a carico di Bardelli Bruno e di Fruzzetti
Agostino, iscritte ai nn. 609 e 610 del registro ordinanze 1986 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie
speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Pisa, con due ordinanze dall'identico
contenuto emesse il 4 giugno 1984, ha denunciato, in riferimento
all'art. 101 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 77 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui richiede il
parere favorevole del P.M. perché il giudice possa accogliere la
richiesta di patteggiamento";
e che nel secondo dei due giudizi è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata
manifestamente infondata;
Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e
vanno, quindi, riuniti;
che la questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n.
120 del 1984 nei sensi di cui alla relativa motivazione e
manifestamente infondata con ordinanze n. 265 del 1985 e n. 276 del
1986 e che nelle ordinanze di rimessione non si rinvengono argomenti
nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 101
della Costituzione, dal Tribunale di Pisa con le due ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE