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Ordinanza 109/1987 ECLI:IT:COST:1987:109 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses cassation question on engineer fee suspension rules as constitutionally valid.

Numero d'incarto Ordinanza 109/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 18 of the 1949 Engineers' Fees Law manifestly unfounded. The Court of Cassation had argued that automatic fee increases during suspension created an unjustified advantage for engineers compared to other professionals. The Court ruled that this measure possesses a clear and rational connection to the specific nature and execution of engineering work, citing a prior 1984 decision that established this rationale.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 2 legge 11 marzo 1953 n. 87; Art. 9 comma 2 Norme integrative: The automatic fee increase for engineers during suspension is constitutionally valid as it maintains a rational link to the specific nature of their professional services.

Parole chiave

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Constitutional Question Professional Fees Engineers and Architects Suspension of Mandate Article 3 Constitution Manifestly Unfounded Legal Certainty onorario dell'architetto

Disposizioni normative citate

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Art. 26 comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9 comma 2 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
artt. 2237 c.c
ingegneri e degli architetti) "in riferimento agli artt. 2237 c.c.
art. 2237 c.c
disciplina ordinaria di cui all'art. 2237 c.c., ponendo gli ingegneri
art. 3 Cost
all'art. 3 Cost., sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 192 del 1984
è stata già esaminata dalla Corte e, con sentenza n. 192 del 1984,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge

2 marzo 1949, n. 143 (Tariffe professionali degli ingegneri e degli

architetti) in riferimento all'art. 2237 codice civile, promosso con

l'ordinanza emessa il 22 dicembre 1983 dalla Corte di cassazione sul

ricorso proposto da Gaudino Elio ed altra contro Latini Franco

iscritta al n. 921 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13/bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di costituzione di Gaudino Elio ed altra;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore Antonio La Pergola;

Ritenuto che:

1. la Corte di Cassazione, con ordinanza del 22 dicembre 1983,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18

della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Tariffe professionali degli

ingegneri e degli architetti) "in riferimento agli artt. 2237 c.c. e

3 della Costituzione";

2. il giudice a quo deduce che la norma censurata, nel prevedere

l'aumento automatico del compenso spettante ad ingegneri ed

architetti per l'ipotesi di sospensione dall'incarico, diverge dalla

disciplina ordinaria di cui all'art. 2237 c.c., ponendo gli ingegneri

e gli architetti in una posizione di favore rispetto ad altre

categorie, non giustificata dalle caratteristiche delle prestazioni;

3. si è costituita una delle parti private del giudizio a quo,

concludendo per l'accoglimento della questione;

Considerato che la medesima questione, sotto gli stessi profili,

è stata già esaminata dalla Corte e, con sentenza n. 192 del 1984,

dichiarata non fondata in quanto "la maggiorazione del compenso per

l'incarico parziale ha nella specie un sicuro e razionale nesso con

la natura e le modalità dell'opera prestata da ingegneri e

architetti";

che non vengono addotti nel caso ora all'esame, argomenti nuovi

che possano indurre la Corte a modificare tale decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Tariffe

professionali degli ingegneri e degli architetti), in riferimento

all'art. 3 Cost., sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: LA PERGOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE